Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19677 del 27/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19846/2009 proposto da:
PUBBLICITA’ GRANDINETTI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 24, presso
lo studio dell’avvocato SCAVUZZO Giuseppe, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUZZA MARCO, EMILIANO ROSSETTO,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato PASQUALI Giorgio, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 77/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Pubblicità Grandinetti s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Roma nonchè di Equitalia – Gerit s.p.a.
(il primo resistente con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento relative ad imposta sulla pubblicità per gli anni 1997 e 1998, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo.
2. I cinque motivi di ricorso (coi quali si deduce violazione di norme di diritto) sono inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti di diritto a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è loro propria, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie i quesiti generici ed inidonei non solo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma anche ad esprimere la rilevanza della risposta ad essi ai fini della decisione della censura, oltre che privi di tutte le informazioni necessarie a consentire alla Corte una risposta utile ai fini della definizione della controversia e suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sub iudice (v. tra molte altre, SSUU nn. 17108 del 2007, 20360 del 2007, 6420 del 2008, 18749 del 2008, 26020 del 2008).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011