Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19677 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19677 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

CaP?R-i30 1- AreA 4 wd2
NicS- P.541i
u0.6-4′ t

ORDINANZA
sul ricorso proposto da

FALCO Vito, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Nino De Benedetti, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n.
252, nello studio dell’Avv. Christian Artale;
– ricorrente contro
FALCO Leonardo e FALCO Andrea;
– intimati per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
di Palermo n. 629 del 13 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Data pubblicazione: 27/08/2013

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Accogliendo la domanda di Leonardo Falco, il Tribunale

te, celanti donazioni, effettuate dalla madre Maria Pollari in favore del figlio Vito Falco, di due appartamenti posti in Gibillina alla via Scarlatti, ed ha condannato il convenuto Vito Falco a conferire alla massa ereditaria la somma di euro 21.619,19, dichiarando il diritto di comproprietà dei coeredi Leonardo, Vito, Rosa
ed Andrea Falco, pari ad 1/4 ciascuno, sui 2/3 del valore degli immobili.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica in data 13 maggio 2011, ha respinto – per quanto qui
rileva – l’appello di Vito Falco, confermando la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova
della simulazione in relazione allo stretto rapporto tra
la venditrice Maria Pollari (madre) e l’acquirente Vito
Falco (figlio convivente) ed al mancato versamento del
prezzo asseritamente corrisposto per l’acquisto (rispettivamente lire 22 milioni e lire 20 milioni).

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di Marsala ha dichiarato la natura simulata delle vendi-

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Vito Falco ha proposto ricorso, con atto notificato il
27 dicembre 2011, sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2729, 2697 e 1417 cod. civ. Il secondo mezzo
denuncia violazione degli artt. 556 e 2697 cod. civ.
Entrambi i motivi sono infondati, perché, al di là del
richiamo formale a vizi di violazione e falsa applicazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del
giudice del merito.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera
di consiglio, per esservi rigettato».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa
sede.
P.Q.M.

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sta sede.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

il 16 luglio 2013.

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