Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19677 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 22/07/2019), n.19677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18628/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA

VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrenti –

contro

P.M.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/04/2016 R.G.N. 453/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

I. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 348 del 2016, ha in parte riformato (accogliendo l’appello incidentale di P.M.T. ed integrando la condanna disposta in prime cure con la ulteriore condanna al pagamento dello speciale assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dell’assegno vitalizio L. n. 407 del 1998, ex art. 2, dal 1 gennaio 2006) la decisione di primo grado che aveva accolto in parte la domanda proposta da P.M.T., nei confronti dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, quale vedova del tenente di vascello A.E., militare comandato come ufficiale accompagnatore nella missione addestrativa indetta il (OMISSIS), deceduto, unitamente ad altri trentacinque fra cadetti e militari nello schianto, nei pressi del (OMISSIS), dell’aereo sul quale era stato imbarcato per un volo di ambientamento;

per la Corte di merito, premessa la giurisdizione del giudice ordinario attesa la funzione latamente assistenziale dei benefici richiesti che quindi non afferiscono al rapporto di lavoro del militare deceduto, erano risultati integrati, nella specie, i requisiti prescritti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 – la missione di qualunque natura e le particolari condizioni ambientali ed operative – e la corretta lettura della norma ne comportava l’applicazione in occasione di eventi violenti, a pena di un’ingiustificata discriminazione tra i deceduti per evento violento rispetto ai deceduti per evento morboso, considerata la finalità della norma, volta ad equiparare, alle vittime del dovere, le vittime del servizio in presenza di una missione e di particolari condizioni ambientali ed operative;

contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i Ministeri della Difesa e dell’Interno, affidato a due motivi, cui ha resistito, P.M.T. con controricorso illustrato con memoria;

con provvedimento a firma della Presidente delegata dal Primo Presidente aggiunto del 24 maggio 2017, il ricorso è stato assegnato alla Sezione Quarta ai sensi dell’art. 374 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, le amministrazioni ricorrenti deducono difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo, e violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 (primo motivo) e violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. i)), sia perchè per i benefici richiesti è demandata alla P.A. una valutazione tecnico discrezionale, sia perchè il beneficio trova la sua causa nel rapporto d’impiego tra il militare e l’amministrazione;

il motivo va rigettato per essere già intervenute, nella vicenda in esame, le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 22 giugno 2017, n. 15485 (alla cui motivazione si rinvia) che, in continuità con numerosi altri precedenti, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, o dei loro familiari superstiti, trattandosi di posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, in ordine alla decisione di erogare le provvidenze e alla misura di esse;

la richiamata decisione ha, peraltro, ribadito, che trattasi di diritto non strettamente inerente al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha rimarcato la natura prevalentemente assistenziale dei benefici (di qui la competenza a conoscerne alla stregua dell’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale);

il secondo motivo, deduce per diversi profili, violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1 lett. b e c), assumendo l’insussistenza di un evento verificatosi nel corso di missione e caratterizzato da particolari condizioni ambientali ed operative; il motivo è da rigettare;

la controversia verte sull’interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;

questa Corte di legittimità (v., fra le più recenti, Cass. 16 aprile 2018, n. 9322 e, sulla specifica vicenda all’esame ora del Collegio, v. Cass. Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15485 e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono;

la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;

al successivo comma 564 dell’articolo si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

in seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all’art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

da tale quadro normativa si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l’insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali;

il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura; è stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti esiti militari;

qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione ed è, dunque, essenziale – per la vittima del dovere che abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico;

la nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: “… condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;

con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

la riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte, con la già richiamata sentenza n. 15485 del 2017, cit., nonchè da Cass. n. 28587 del 2018, che, in riferimento ad altro cadetto militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale che aveva accertato la grave negligenza del pilota e, quindi, del maggior rischio cui era stato esposto il defunto cadetto nel corso del volo di ambientamento, preventivamente e debitamente autorizzato e, dunque, la sussistenza della condizione legittimante la configurazione dell’ipotesi contemplata dalla suddetta norma del “sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”; in conclusione, la sentenza impugnata, conformatasi a tutti i principi sopra richiamati, è immune da censure e il ricorso va rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell’avvocato A. Bava che ha reso la prescritta dichiarazione in calce alla memoria del 4.4.2019;

stante la non debenza, da parte delle amministrazioni pubbliche ricorrenti, del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v. Cass. SU n. 9938 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e spese forfettarie nella misura del quindici per cento, oltre alle spese accessorie di legge, da distrarsi in favore dell’avv. A. Bava.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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