Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19676 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASMARA SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCAVONE ANGELO,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo

studio dell’avvocato ROSA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DEL FEDERICO LORENZO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che la A.S.M.A.R.A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia n. 47 depositata il 9.5.2006 e non notificata, con la quale quel giudice ha confermato la sentenza della C.T.P. di Rimini che aveva in precedenza già rigettato i ricorsi della contribuente avverso gli avvisi di liquidazione dell’Ici, a seguito di attribuzione di rendita notificati in data 23.12.2002 per gli anni 1993, 1994, 1995,, 1996, 1997, 1998 e 1999, relativamente a due immobili di proprietà della ricorrente originariamente privi di rendita catastale; che ha dedotto la ricorrente i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: 1) ex art 360 c.p.c., n. 5 omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia delle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c. e segg. con particolare riferimento al libro degli inventari; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, ultimo periodo e art. 5, comma 3 per aver il Comune proceduto, a seguito dell’attribuzione della rendita definitiva, al recupero dell’imposta per gli anni precedenti, pur rientrando essi nella previsione dell’art. 5, comma 3, e non 4; 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in combinato disposto con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, “non potendo la rideterminazione dell’imposta……..retroagire su periodi di imposta antecedenti”; 4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla questione relativa alla eccepita “decadenza dal potere impositivo entro il termine triennale dalla dichiarazione della base imponibile”; 5) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’eccepito difetto di motivazione degli atti impugnati;

che il Comune di S. Giovanni in Marignano si è difeso con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, e deducendo comunque l’infondatezza di tutti i motivi articolati.

che il Consigliere nominato relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto del medesimo per manifesta infondatezza, osservando, con riferimento ai singoli motivi, in particolare che:

“1) Il primo motivo sembrerebbe inammissibile giacchè oltre a non contenere un momento di sintesi con la chiara indicazione del fatto controverso, secondo il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente ai momento del ricorso (Cass. 30.12.2009, ord. n. 27680;

25.2.2009, sent. n. 4556; 12.5.2008, sent n. 11652), rivolto a censurare il mancato esame di un “documento” che la parte assume di aver prodotto (il “libro inventario” dei cespiti immobiliari), senza però, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, indicare nè quando la produzione (della quale non vi è traccia in sentenza) sarebbe avvenuta, nè quale sia il contenuto della scrittura rilevante (ex plurimis v. Cass. Ord. 30.7.2010, n. 17915);

2) Il secondo motivo sembra inammissibile concludendosi con un quesito la cui soluzione è inidonea a risolvere la controversia, non risultando dalla sentenza la distinta contabilizzazione degli immobili nei libro inventari;

3) Il terzo motivo appare manifestamente infondato posto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la L. n. 342 del 2000, art. 74 non ha affatto abrogato la L. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 nè ha inciso sui contenuti dell’ultima parte della citata norma, in particolare nel senso di escludere il recupero della maggiore imposta dovuta per gli anni precedenti a seguito dell’attribuzione della rendita definitiva (v. Cass. Sent. 11.9.2009, n. 19490; ord. 5.3.2009, n. 5373; sent. 18.4.2007, n. 9203);

4) Il quarto motivo sembra inammissibile per inosservanza del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente all’epoca del ricorso. Ed infatti il quesito di diritto formulato in relazione al dedotto vizio di violazione di legge, risulta assolutamente privo di qualsiasi concreto riferimento alla vicenda oggetto del giudizio, così da non consentire alla Corte, attraverso la sola lettura del quesito, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudicante (v. Cass. SS.UU. ord. 27.3.2009, n. 7433; SS.UU. sent. 11.3.2008, n. 6420) mentre il vizio di motivazione ancora una volta non contiene la chiara indicazione del fatto controverso;

5) Il quinto motivo risulterebbe per più aspetti inammissibile, concludendosi con un quesito di diritto privo di concreto riferimento alla vicenda in esame, lamentando (in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso) l’insufficiente motivazione degli atti impugnati, senza però riprodurne i contenuti, ed essendo almeno in parte fondato su una tesi in diritto (la tassabilità dei beni in base ai valori di bilancio), rimasta invece esclusa dal giudicante con accertamento non più censurabile”.

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione del ricorso in camera di consiglio e, comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alle altre parti, il primo ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre la sola ricorrente ha replicato insistendo nelle sua difese così come originariamente esposte, invocando inoltre il giudicato esterno formatosi in senso ad essa favorevole sulla sentenza della CTR dell’Emilia n. 32/15/08, pronunciatale quindi anche passata in giudicato, successivamente alla proposizione del ricorso in esame, e relativa all’ICI dovuta per gli stessi immobili per due annualità successive, rispetto a quelle oggetto della presente controversia;

OSSERVA:

Premesso che l’eccepita inammissibilità del ricorso (affidato all’Ufficiale giudiziario per la notifica il 25.6.2007) non sussiste cadendo di domenica l’ultimo giorno utile per l’impugnazione, così come calcolato dallo stesso controricorrente (24.6.2007), le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni, appaiono assolutamente condivisibili, e per nulla scalfite dalle considerazioni svolte nella memoria depositata.

Ed infatti, con riferimento al primo motivo, l’efficacia preclusiva del giudicato invocato dalla società non sussiste sia perchè la sentenza richiamata si riferisce ad altre annualità, e non riguarda quindi lo stesso rapporto giuridico in contestazione nella presente controversia (Cass. SS.UU. 16.6.2006, n. 13916; Cass. Sez. 5^.

30.11.2009, n. 25200), sia e ancor più perchè, fondandosi quella pronuncia sulla sola affermazione di diritto secondo la quale: “Il valore catastale si rende, pertanto, operante solo a decorrere da tale epoca (quella di attribuzione della rendita) ed è un parametro unico e inderogabile con efficacia costitutiva e non retroattiva. Ne consegue che dall’anno successivo i calcoli saranno effettuati in base ai valori catastali e non più in base ai valori di bilancio, ma non possono essere esplicati effetti retroattivi”, giammai idonea a costituire giudicato ex art. 2909 c.c..

riguardando l’intangibilità del giudicato di cui alla citata norma il solo “accertamento” di fatto contenuto nella precedente sentenza, e non certo la risoluzione di questioni giuridiche, sempre rimesse all’autonoma determinazione del giudicante.

Il vizio di autosufficienza del ricorso rilevato poi dal relatore relativamente al medesimo primo motivo non può essere superato dalla Corte attraverso la ricerca degli atti richiamati, nel fascicolo di parte della ricorrente.

Con riferimento al terzo motivo la questione dibattuta tra le parti, circa la retroattività dell’attribuzione della rendita catastale, benchè inizialmente oggetto di contrastanti pronunce di questa Suprema Corte, risulta oramai con giurisprudenza consolidata risolta nei sensi indicati in relazione, come anche di recente ribadito dalle SS.UU. con sentenza 9.2.2011, n. 3160.

Per gli altri motivi vale tutto quanto ampiamente già dedotto nella relazione, solo formalmente ma infondatamente contestato dalla ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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