Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19676 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19676 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO

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ORDINANZA

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sul ricorso iscritto al N.R.G. 13104/2012 proposto da:
AVV. GIUSEPPE BUFO (C.F.: BFU GPP 63T24 A669A), rappresentato e difeso, ai sensi
dell’art. 86 c.p.c., da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Vaccaro, in Roma, via Tacito, n. 90;
– ricorrente —

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa
“ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12; – resistente –

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
BARI;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari depositata il 5 marzo
2012 nel proc. di V.G. (relativo ad opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002) iscritto
al n. 436/2011.

Data pubblicazione: 27/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Pierfelice Pratis, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con decreto del 26 febbraio 2011, il giudice designato del Tribunale per i minorenni di Bari dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata dall'avv. Giuseppe Bufo che, in qualità di curatore speciale nominato per le minori Ninno Angela e Ninno Raffaella nell'ambito del procedimento n. 309/90, aveva chiesto il pagamento delle prestazioni professionali dallo stesso eseguite. Avverso detto provvedimento il suddetto avv. Bufo proponeva opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, la quale, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il predetto Tribunale per i minorenni e dell'Agenzia delle Entrate, veniva respinta dal giudice designato del medesimo Tribunale con ordinanza depositata il 5 marzo 2012. L'avv. Bufo formulava tempestivo ricorso per cassazione ex art. 111, co. 7°, Cost., avverso la menzionata ordinanza notificata il 23 marzo 2012, riferito a tre motivi. La sola intimata Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato un mero atto costitutivo ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione. Rileva, in via pregiudiziale, il relatore che, nella specie, il proposto ricorso straordinario per cassazione attiene ad un provvedimento emanato all'esito di un procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il cui contraddittorio era stato instaurato dall'opponente nei soli confronti del P.M. presso il Tribunale per i minorenni di Bari e dell'Agenzia delle Entrate. 2 Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2013, la Senonché, alla stregua della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (v. la sentenza n. 8516 del 20 maggio 2012), posto che il suddetto procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta (anche se, eventualmente, riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale) carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia (e non nell'Agenzia delle Entrate), è parte necessaria, dal momento che, per l'appunto, è ad esso che deve essere riconosciuta la titolarità del debito oggetto del giudizio, gravando sul suo bilancio il relativo onere economico. Orbene, poiché nel grado di merito non ha preso parte al procedimento la suddetta parte necessaria, l'ordinanza impugnata in questa sede deve considerarsi "inutiliter data", con la derivante applicazione del generale principio secondo cui la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario - quando, come nel caso in esame, non ha formato oggetto di discussione e non è stata rilevata dal giudice del merito - va rilevata di ufficio dalla Corte di legittimità, con cassazione dell'impugnato provvedimento e la rimessione delle parti al giudice di primo grado (nella fattispecie allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ricorribile ai sensi dell'ad. 111, comma 7, Cost.), ai sensi dell'ad. 383, comma 3, c.p.c., affinché pronunci sulla domanda a contraddittorio integro, ovvero esteso anche al Ministero della Giustizia. Al riguardo, osserva il relatore, può ritenersi ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche in ipotesi di necessità di cassazione con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, nonostante tale ipotesi non sia 3 soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei testualmente prevista dall'art. 375 c.p.c., dal momento che si è già ritenuto possibile ampliare in via interpretativa il novero delle pronunce camerali, includendovi il caso dell'improcedibilità del ricorso, anch'essa non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c. (Cass., ord. 11 gennaio 2006, n. 288; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220), come pure quello della improseguibilità della domanda in grado di gravame (Cass., ord. 30 dicembre 2011, litisconsorte necessario si rinviene infatti: - in evidenti ragioni di economia processuale, desumibili da una interpretazione dell'art. 375 c.p.c. costituzionalmente orientata dal canone della ragionevole durata del processo, idoneo ad attribuire la prevalenza ad ogni interpretazione che possa conseguire come effetto, a parità di garanzie, un maggiore contenimento dei tempi e delle risorse processuali, donde la valorizzazione dell'esigenza di definire con immediatezza il procedimento impone la pretermissione di quelle attività processuali che, in vista della pronuncia da adottare, si rivelino manifestamente del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio (Cass., S.U., 22 marzo 2010, n. 6826); - nell'assenza di conseguenze pregiudizievoli per l'esercizio del diritto di difesa delle parti in dipendenza del rito camerale, essendo esse poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione che prospetta la soluzione, con le memorie ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e la richiesta di audizione in camera di consiglio; nell'identità di struttura del vizio di pretermissione originaria di litisconsorte necessario rispetto a quelli, riguardanti casi di pronunce in rito (non integrità del contraddittorio, di cui all'art. 375, n. 2, c.p.c.) ed in grado di rendere inutile ogni successiva pronuncia, per i quali è prevista la pronuncia camerale: con la peculiarità che in questo caso il vizio trova la sua origine in un'attività omessa in un grado precedente, la cui gravità è tale da trasmettersi anche al successivo giudizio di legittimità, tanto da potersi dire immanente e persistente al momento del rilievo dei presupposti in rito della domanda come devoluta a questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 1316 del 30 gennaio 2012, ord.). 4 n. 30425). L'identità di "ratio" con la cassazione con rinvio per pretermissione originaria di Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c., si ritiene che sussistano le condizioni per pronunciare sul ricorso pervenendosi, nelle forme del procedimento camerale, alla cassazione della gravata ordinanza con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bari, in persona di diverso giudicante, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il Ministero della Giustizia (in persona del Ministro pro-tempore), illegittimamente stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; ritenuto che, pertanto, che deve pervenirsi alla cassazione dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bari, in persona di altro giudicante, affinché si ripronunci sulla proposta opposizione anche nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia (provvedendo, all'esito, anche sulle spese dell'intero giudizio). P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia il procedimento per una nuova decisione sulla formulata opposizione, previa instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del Ministero della Giustizia, al Tribunale per i minorenni di Bari, in persona di altro magistrato, che provvederà pure sulle spese dell'intero giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 giugno 2013. pretermesso nel grado di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla

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