Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19675 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GRADO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3,

presso lo studio dell’avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BARAZZA ENZO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

GRANDI ALBERGHI DELL’ADRIATICO GALA SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 94, presso lo studio dell’avvocato CIOTTI

ROBERTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

POLLINO ANTONIO, DIEGO MARIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2007 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 27/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARAZZA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CIOTTI, che ha chiesto il rigetto;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

APICE Umberto, che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Comune di Grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Friuli n. 7/6/07, depositata il 27.2.2007 e notificata il 28/4-3/5 successivo, con la quale quel giudice ha confermato la sentenza della C.T.P. di Gorizia che aveva in precedenza accolto il ricorso del predetto contribuente, avverso avviso di pagamento della TARSU per l’anno 2003, annullando l’atto impugnato;

che il contribuente intimato si è difeso con controricorso;

che il relatore del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il Comune di Grado propone ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. ha confermato l’annullamento di un avviso di pagamento della TARSU per l’omessa indicazione del termine e del giudice competente per l’impugnazione, deducendo i seguenti vizi dell’impugnata sentenza: 1) art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 19 in relazione alla ritenuta impugnabilità dell’avviso bonario inviato alla contribuente; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. per omessa rilevazione dell’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse avendo la contribuente integralmente e immediatamente pagato l’intera imposta richiesta; 3) violazione della L. n. 2121 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per aver il giudice di merito disposto l’annullamento dell’atto impugnato per effetto delle omissioni riscontrate nell’atto;

4) omessa pronuncia e motivazione in ordine alla invocata sanatoria dell’eventuale vizio dell’atto, conseguente al raggiungimento del suo scopo e alla tempestiva e corretta impugnazione dinanzi alla C.T.P.;

5) violazione dell’art. 156 c.p.c. per il mancato riconoscimento della intervenuta sanatoria.

La società intimata si difende con controricorso deducendo l’infondatezza di tutti i motivi articolati, e lamentando l’esistenza di altre omissioni invalidanti dell’atto impugnato e comunque l’errore del Comune nella quantificazione dell’imposta.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, riguardando tutti gli effetti delle omissioni presenti nell’atto impugnato, e risultano tali da far apparire il ricorso manifestamente fondato, restando assorbiti gli altri motivi di censura.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che non vi è effettivo motivo di non ritenere ancora valida anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, le omissioni denunciate dalla contribuente non risultano tali da comportare alcuna invalidità dell’atto (v. Cass. 6.9.2006, n. 19189 secondo la quale:

“La mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente”; cfr. (Cass. 26.2.2004, n. 3840; 25.6.2002, n. 9263 e SS.UU. 25.6.2002, n. 9263).

In ogni caso l’eventuale ipotetica invalidità conseguente alle omissioni rilevate non potrebbe non ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. come, anche in questo caso, confermato da consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3, è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agli atti di imposizione tributaria e l’invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all’atto in senso stretto” (v. Cass. 10.3.2008, n. 6347;

cfr. 10.5.2005 n. 9697 e SS.UU. 5.10.2004, n. 19854).

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e accolto limitatamente agli ultimi tre motivi, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Trieste, dinanzi alla quale la parte intimata potrà far valere le altre questioni in precedenza ritenute assorbite dal giudicante”;

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione del ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alle altre parti, il primo ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre le altre parti nulla hanno replicato;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni appaiono assolutamente condivisibili;

che la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, va anch’essa riservata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. del Friuli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA