Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19675 del 27/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19675 Anno 2013
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO
V
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 10852/2012 proposto da:
CIRONE CARMINE (C.F.: CRN CMN 47A08 H394N), rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Sebastiano Civita ed elettivamente
domiciliato presso Baiocchi Mario, in Roma, via Ettore Franceschini, n. 61/63;
– ricorrente —
contro
MORENA ANNA, D’ALGELO LORELLA e D’ANGELO GABRIELE;
– intimati –
per la cassazione della sentenza n. 506 del 2011 della Corte di appello di Salerno,
depositata il 27 maggio 2011 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Pierfelice Pratis, che nulla ha osservato in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p. c. in
atti.
1
;€„6-
Data pubblicazione: 27/08/2013
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 febbraio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con atto di citazione
ritualmente notificato, il sig. Cirone Carmine si opponeva al decreto ingiuntivo n.
7199/1992 emesso il 17 dicembre 1992 dal Tribunale di Salerno in favore del sig.
D'Angelo Alfonso, contestando l'avversa pretesa, sia in ordine all'an che al quantum, base del ricorso monitorio.
Si costituiva in giudizio il ricorrente-opposto, ribadendo la pretesa avanzata in ricorso.
Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1733/2006, previa revoca dell'opposto decreto
ingiuntivo, condannava l'opponente, oltre che alla rifusione di due terzi delle spese
processuali, al pagamento del residuo credito accertato ancora come sussistente, oltre
interessi dalla messa in mora al soddisfo.
Con atto di appello notificato in data 17 giugno 2006 il sig. Cirone proponeva tempestivo
gravame avverso la sentenza di prime cure.
Si costituiva D'Angelo Alfonso, formulando appello incidentale.
Con sentenza n. 516/2011, depositata il 27 maggio 2011 e non notificata, la Corte
d'Appello di Salerno accoglieva integralmente l'appello proposto dal sig. Cirone e, in parte,
l'appello incidentale proposto dal D'Angelo, compensando, per intero, le spese dei due
gradi del giudizio.
Avverso la decisione d'appello il sig. Cirone proponeva ricorso per cassazione, notificato il
24 aprile 2012 e depositato il 4 maggio 2012, sulla base di un unico motivo.
L'intimato non si costituiva in questa fase.
Ritiene il relatore, che avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c. in relazione all'art. 375 n. 5
c.p.c., sembrano sussistere le condizioni per pervenire all'accoglimento del ricorso, stante
la manifesta fondatezza del motivo formulato, donde la sua definibilità nelle forme del
procedimento camerale.
2 nonché con riguardo all'autenticità e validità della documentazione probatoria, posta a Con l'unico motivo formulato il ricorrente ha dedotto il vizio logico e la contraddittorietà
della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento
all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Tale doglianza appare, all'evidenza, fondata.
Infatti, la Corte d'Appello di Salerno, accogliendo l'appello proposto dal sig. Cirone, ha le parti per i lavori di fornitura e posa in opera degli infissi.
Ha confermato, invece, la decisione di primo grado nella parte in cui riconosceva la
responsabilità del D'Angelo per i vizi dell'opera, nonché, l'incidenza di tali vizi per la
percentuale del 60% sul prezzo contrattuale complessivo pattuito.
Ha, infine, accertato l'effettiva corresponsione dell'acconto di lire 11.000.000 da parte del
deducente, da decurtarsi da quanto ancora dovuto al D'Angelo.
Conseguentemente, nel determinare la somma residua in favore del ricorrente, la Corte,
seguendo il percorso logico esposto in motivazione, avrebbe dovuto calcolare l'incidenza
dei vizi pari al 60% sul prezzo complessivo dei lavori, detraendola prima da quest'ultimo
prezzo e, infine, decurtare l'acconto già versato al D'Angelo.
La Corte, invece, si è discostata da tale ragionamento logico e ha, dapprima, decurtato
l'acconto di lire 11.000.000 dal prezzo complessivo di 27.876.940 e, poi, ha calcolato
l'incidenza dei vizi pari al 60% sulla differenza di lire 16.876.940, anziché sul suddetto
prezzo complessivo.
Questo modus procedendi ha comportato un ammontare imputabile ai vizi di entità
notevolmente inferiore (£ 10.126.164 invece di £ 16.726.164), essendo stato calcolato su
una somma inferiore, determinando, inoltre, per il ricorrente, l'ingiusta condanna al
pagamento della somma di euro 3.486, 61, oltre interessi, anziché di soli euro 77, 87.
Dunque, risulta palese la discordanza — e, quindi, la contraddittorietà - tra il percorso
logico seguito in motivazione e il risultato applicativo riportato in dispositivo.
3 determinato in lire 27.876.940 (euro 14.397,76) il prezzo finale e complessivo pattuito tra In definitiva, si riconferma che, nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni,
avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c. in relazione all'art. 375 n. 5 c.p.c., per l'accoglimento
del ricorso, potendosene ravvisare la manifesta fondatezza (fatta salva l'eventuale
decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.), donde la definibilità dello stesso nelle
forme del procedimento camerale>>.
nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna
memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata ed rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno,
in diversa composizione, che provvederà — oltre che alla rinnovazione della motivazione in
ordine alla censura ritenuta fondata – anche a regolare le spese della presente fase di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 18 giugno 2013.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti