Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19674 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22511-2009 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BELLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GENTINI ANGELO, LUIGI PAGANI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, già RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà

SpA, U.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8238/2009 del TRIBUNALE di MILANO del 18.6.09,

depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO

MARINELLI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 8 ottobre 2009 G.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 giugno 2009 dal Tribunale di Milano, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l’Allianz S.p.A. (già RAS S.p.A.) e U.G. a risarcirgli in misura ritenuta inadeguata il danno conseguente a sinistro stradale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema trattato è la quantificazione dei danni materiali e fisici che assume aver subito. Ma le argomentazioni a sostegno fanno leva sulle risultanze processuali (in relazione ai documenti non è stato rispettato l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6) e manca il momento di sintesi formulato secondo criteri premessi e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni delle addotte, rispettivamente, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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