Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19674 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25077-2014 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSITENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del Direttore Generale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI
26B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY Società di
Gestione del Risparmio P.A. – unipersonale, in persona
dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo STUDIO LEGALE
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANTONIO AURICCHIO, CINZIA GUGLIELMELLO, DECIO
NICOLA MATTEI, ed ANTONIO LIROSI, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4882/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
l’1/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
uditi gli avvocati Adriano TORTORA per delega dell’avvocato Roberto
Giuffrida, Antonio LIROSI anche per delega dell’avvocato
Massimiliano Brugnoletti;
udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
S.M., iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, e inquilino di un appartamento di proprietà della stessa Cassa, chiese al Consiglio di Stato la riforma della sentenza con la quale il Tar Lazio aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il suo ricorso avverso la proposta irrevocabile di vendita dell’immobile da lui occupato, avanzatagli, per conto dell’Ente proprietario, dalla Paribas Real Estate, incaricata di costituire e gestire il cd. “(OMISSIS)” (un fondo immobiliare “chiuso”), costituito dal patrimonio immobiliare della Cassa destinato alla dismissione.
Il Consiglio di Stato declinò a sua volta la giurisdizione del G.A. in favore di quella del giudice ordinario, in ragione:
Della natura giuridica di ente privato della Cassa;
Della riconducibilità della capacità negoziale alla sfera di soggettività della stessa;
Della conseguente esclusione dalle procedure di dismissione dei beni pubblici di cui al D.Lgs. n. 104 del 1996, esplicitamente previste dalla L. n. 243 del 2004;
Dell’appartenenza del patrimonio immobiliare al ricordato (OMISSIS), organismo appositamente costituito con la società di gestione del risparmio.
La sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa è stata impugnata da S.M. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria.
Resistono la Cassa ragionieri e periti e la (OMISSIS) con controricorso, quest’ultimo illustrato a sua volta da memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 103 e 113 Cost., artt. 7, 11 e 119 C.p.A. – errata individuazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 1; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Il motivo – con il quale il ricorrente ripropone, nella sostanza, le ragioni di doglianza già rappresentate dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo ancor oggi che la sua qualità di conduttore di un immobile di proprietà della Cassa ragionieri lo renderebbe titolare di un interesse legittimo al rispetto della normativa che disciplina la dismissione del patrimonio degli enti pubblici, con riguardo sia al diritto di prelazione all’acquisto, sia alla determinazione del prezzo di vendita, volta che la Cassa, pur avendo formalmente assunto veste di persona giuridica di diritto privato, continua ad essere sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, mentre la costituzione di un apposito Fondo finalizzato alla dismissione del patrimonio immobiliare non ne escluderebbe la riconducibilità, sul piano sostanziale, all’Ente pubblico – è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice amministrativo d’appello nella parte in cui ha condivisibilmente ritenuto che tanto la natura giuridica della Cassa ragionieri (ente privatizzato D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 1), e del (OMISSIS) (ente di diritto indiscutibilmente privato), quanto la consistenza della situazione soggettiva vantata dallo S. – di diritto soggettivo, e non come da lui sostenuto, di interesse legittimo, volta che le doglianze da lui mosse con riguardo alla misura dello sconto riconosciutogli per l’acquisto dell’immobile e al mancato riconoscimento del diritto di prelazione – involgono (Cass. ss.uu. 12409012) questioni incompatibili con qualsivoglia ipotesi di esercizio di un potere discrezionale da parte della P.A., con conseguente applicazione dell’art. 7 C.p.A. – restando altresì esclusa ogni ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 cit. codice.
Non ha pregio, pertanto, il richiamo operato da parte ricorrente alla pronuncia 9692/013 di queste stesse sezioni unite, afferente a diversa fattispecie, nella quale il petitum sostanziale aveva riguardo ad una valutazione discrezionale della P.A., esclusa nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016