Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19673 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato PONTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DI LEGINIO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata l’11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO, che si riporta agli

scritti;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

APICE Umberto, che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che D.C. impugnava cartella esattoriale notificata dal Concessionario per la riscossione dell’ICI dovuta al Comune di Latina per gli anni dal 1993 al 1996;

che la CTP di Latina rigettava il ricorso, la contribuente proponeva gravame e la CTR del Lazio rigettava a sua volta l’appello con sentenza n. 407/40/06; che per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso la contribuente;

che il Comune di Latina resisteva con controricorso;

che il relatore nominato depositava la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: ” D.C. propone ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso della contribuente avverso cartella esattoriale relativa ad ICI per gli anni dal 1993 al 1996. Con l’impugnazione deduce la ricorrente unicamente il vizio di omessa motivazione “circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, lamentando al riguardo che il giudice di merito avrebbe deciso la controversia ritenendo i pagamenti documentati riferibili ad immobili diversi (foglio 148, part. 102 sub 1 e 2) rispetto a quelli di cui alla cartella impugnata (foglio 148, part. 102 sub 3 e 4), mentre non potevano che riferirsi a questi ultimi perchè gli unici di sua proprietà. Il Comune di Latina si difende con controricorso deducendo l’infondatezza di quanto dedotto dalla controparte, il ricorso, così come articolato, risulta per più versi inammissibile, e in particolare perchè: a) rivolto ad impugnare una cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo, pretendendo di far valere in questa sede ragioni che attengono all’esistenza dell’obbligazione tributaria, e non a vizi propri dell’atto impugnato; b) per la genericità della formulazione del motivo e la mancanza di un momento di sintesi finale che chiarisca in maniera inequivocabile quale sarebbe il “fatto controverso” relativamente al quale la motivazione risulti insufficiente (v. Cass. SS.UU. n. 16588/08 e sez. L. sent.

25.2.2009, n. 4556); e) per la novità della questione posta con riferimento alla proprietà degli immobili di cui alla particella 102 sub 1 e 2; d) per la non decisività della questione stessa, nei termini in cui è stata prospettata, perchè inidonea a superare l’accertamento del giudice in ordine alla riferibilità dei versamenti.

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile”; che sulla base della predetta relazione veniva fissata l’adunanza per la decisione del ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alla parte, il primo dichiarava di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre la contribuente replicava con memoria ex art. 378 c.p.c. sostanzialmente ribadendo quanto già dedotto in ricorso, e l’intimato nulla osservava;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni appaiono assolutamente condivisibili, nulla di significativo avendo la difesa della contribuente esposto nella memoria depositata, a confutazione di quanto puntualmente dedotto nella suddetta relazione;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna D. C. al rimborso in favore del Comune di Latina delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso In Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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