Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19673 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19673 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 23036-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DITTA PRI WID1NZA
SOCIALE, CR 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA CINTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ,1NTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
NIATANO, ENIANULLI Dl ROSI:,, CARLA
D’ALOISIO, LITI() NIARITATO;

tk OlIVIltr

contro
R \CIOPPI ANNAMARIA, COSTAMAGNA PIETRO), MURA
ISIDORO, BONKLIA i\NTONIO, CI RRATO GERMANA,
VICO ANTONIO LORENZO, PALERIO MAURO, elettivamente
domiciliati in RONIA, \7 1À BARBERINI n.47, presso lo studio

Data pubblicazione: 24/07/2018

dell’avvocato ;1NGELO PANDOLLO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, MARIALUCREZI
TURCO, ARMANDO TURSI;

– controrkorrenti avverso la sentenza n. 83/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Torino ha
ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione
commercianti di cui all’art. 44, secondo comma, del D.L. n.
269/2003, conv. con modif. in legge. n. 326/2003, non includa la
posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività
direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei
produttori collegati ad agenti o subagenti.

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps
cui resistono con controricorso gli intimati;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.;

CONSIDERATO
che

l’INPS nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai

precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e
richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del
ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:

Ric. 2016 n. 23036 sez. ML – ud. 04-04-2018
-2-

TORINO, depositata il 05/04/2016;

a)

la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle
sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe
l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e
corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei
produttori del IV gruppo non può che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a

alla luce dell’art. 2 , comma 26, della legge n. 335 del 1995,
dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( rinumerato come art. 53 dal
d.Lgs. 12 dicembre 2012 n. 344) e dell’art. 55 d.P.R. n.
917/1986 – non possono essere iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto dell’art. 44 , secondo comma, del
D.L. 30 settembre 2003 conv. con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti
siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia
assicuratrice, anziché con un agente della stessa, sarebbe
irrilevante,

sia

perché

il

contratto

collettivo del

1939

sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai
produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perché
l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non
potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei
produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;

che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice;
P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 17 aprile
2018.

quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali –

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