Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19673 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. III, 16/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22264/2009 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRAMEGNA Mario, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato PRASTARO Ermanno (Studio Legale

Associato Bernardini), che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AVITABILE GIUSEPPE, giusta procura speciale ad litem a

margine del controricorrente e ricorrente incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale-

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2844/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

26/06/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Prestaro Ermanno, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si

riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2009 M.V. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 luglio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

Le Assicurazioni Generali S.p.A. ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 16 novembre 2009), mentre F.P. non ha espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2.

Le argomentazioni a sostegno implicano esame delle risultanze processuali, apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito, cioè attività non consentite in sede di legittimità.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, ma solo una verifica della correttezza delle decisioni di merito, quindi è assolutamente astratto.

Il secondo motivo ipotizza violazione o falsa applicazione (non specificate) dell’art. 2733 c.c..

La censura, che viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, si conclude con un triplice quesito che anche in questo caso non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata e, inoltre, prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo la M. denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c..

Premesso che il ricorso per cassazione deve essere rivolto contro la sentenza d’appello, per cui sono inammissibili e irrilevanti le argomentazioni relative a quella di primo grado, è agevole rilevare che, pur avendo denunciato la violazione di una norma di diritto, in realtà la censura scende nel merito della decisione impugnata. Anche questo motivo si conclude con un quesito che non prefigura un quesito di diritto ma richiede una verifica della correttezza della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Anche questa censura implica apprezzamenti e valutazioni. Il quesito finale non rappresenta il momento di sintesi formulato in armonia con il paradigma sopra delineato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione; si osserva, in particolare: a) al fine dell’applicabilità dell’art. 366 c.p.c., si deve avere riguardo non alla data della proposizione della domanda di primo grado, ma a quella della pubblicazione della sentenza oggetto di ricorso per cassazione; b) i quesiti prospettati non sono idonei; c) nel giudizio di legittimità non è consentito postulare una ricostruzione diversa della dinamica del sinistro;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riuniti i ricorsi, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale tardivo inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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