Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19673 del 03/10/2016
Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 20/10/2015, dep. 03/10/2016), n.19673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29473-2014 proposto da:
R.E.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
s.p.a., in persona dell’institore pro – tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e difende,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M., + ALTRI OMESSI
– controricorrenti –
nonchè contro
N.M., + ALTRI OMESSI
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
1887/2010 del TRIBUNALE di AVEZZANO;
uditi gli avvocati Nicola PALOMBI per delega orale dell’avvocato
Stefano D’Ercole e Domenico SABATINI; udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere
Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, il quale chiede che le Sezioni Unite: in via
principale, nel caso di esito negativo della verifica in ordine alla
rituale instaurazione del contraddittorio – nei termini precisati in
motivazione dispongano l’integrazione dello stesso nei confronti di
tutte le parti del giudizio di merito; in subordine, qualora risulti
provata la rituale notificazione del ricorso, accolgano l’istanza e
dichiarino la giurisdizione del g.a., rimettendo le parti innanzi a
questi.
Fatto
I FATTI
La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del suo institore, ha proposto dinanzi a questa Corte istanza di regolamento con riferimento al giudizio instaurato, con atto di citazione notificata nell’ottobre del 2010, dinanzi al Tribunale di Avezzano, nei confronti di numerosi convenuti, tra i quali gli odierni intimati, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo.
Il giudizio in relazione al quale è stata proposta l’istanza di regolamento è stato promosso dalla RFI a seguito dell’accoglimento del reclamo proposto, tra gli altri, dagli odierni contro ricorrenti, nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria iniziata del (OMISSIS) (e in relazione alla quale si erano dipanati, nel tempo, procedimenti e giudizi, diversi da quello oggetto dell’odierno regolamento, dinanzi al giudice amministrativo), che traeva origine dalla costruzione della nuova sede del commissariato di P.S. di (OMISSIS) e dall’esigenza, emersa in corso d’opera, di spostare un elettrodotto destinato all’alimentazione della sottostazione delle Ferrovie (nel merito, il Tribunale, con ordinanza del febbraio 2010, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla RFI, richiamando il dictum di queste stesse sezioni unite di cui a Cass. 23735/2006, negò che i lavori necessari per il completamento dell’elettrodotto violassero le norme di settore dettate a tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini ricorrenti ex art. 700 c.p.c.).
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Risulta, difatti, dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Avezzano che la causa civile promossa dalla RFI, interrotta in data 3.12.2014, è stata dichiarata estinta il successivo 14.3.2015.
La questione di giurisdizione che si pone oggi dinanzi a questa Corte, pertanto, non può che essere dichiarata inammissibile, poichè essa trae origine ed ha riferimento al procedimento estinto, e non a quello che l’odierna ricorrente definisce, non a caso virgolettandolo, il “nuovo” giudizio di merito instaurato a mezzo pubblici proclami nei confronti delle parti convenute nel precedente giudizio, al di là ed a prescindere dalla circostanza che tale “nuovo” giudizio abbia ad oggetto il medesimo thema decidendum e il medesimo petitum.
La disciplina delle spese – che possono essere in questa sede compensate per la particolare complessità delle questioni poste alla Corte – segue come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.
Poichè il presidente del collegio, Dott. Santacroce Giorgio è impossibilitato, il provvedimento è sottoscritto dal componente più anziano a norma dell’art. 132, c.p.c., u.c..
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016