Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19672 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19672 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4863-2017 proposto da:
FEDERICO LUCREZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO TORETTI;

– ricorrente contro
ASS COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentata e difesa
dall’avvocato AI ESSANDRO l[UCCEILTI;
– c ontroricorrente

avverso la sentenza n. 1887/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/11/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO
che con sentenza del 22 novembre 2016, la Corte d’Appello di

Castrovillari, accoglieva con diversa motivazione la domanda proposta
da Lucrezia Federico nei confronti dell’Ass. Coop. Cooperativa Sociale
Onlus, dichiarando giuridicamente inesistente il licenziamento intimato
alla Federico;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
il difetto di titolarità all’esercizio del potere in capo all’Associazione
allora convenuta per essere stato lo stesso intimato allorché il rapporto
tra le parti era già cessato a seguito della cessione del ramo d’azienda cui
la Federico era addetta presso la RSA di Caloveto alla Società Civitas
Solis;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Federico, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’intimata
Associazione;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
che l’Associazione intimata ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e
falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, 1. n. 300/1970 con
riferimento all’art. 1173 c.c., deduce l’erroneità della qualificazione del
licenziamento come inesistente, sostenendone la rilevanza quale fatto
giuridico produttivo di obbligazioni, tanto più in considerazione della
Ric. 2017 n. 04863 sez. ML – ud. 18-04-2018
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Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di

prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro presso l’Associazione
intimata non avendo avuto effettivo corso la concordata cessione del
ramo di azienda;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5, 1. n. 300/1970, la ricorrente

territoriale che ha escluso l’applicabilità nella specie delle misure
sanzionatorie conseguenti alla declaratoria di nullità del recesso;
che la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata nel
terzo motivo in relazione al vizio di ultrapetizione in cui la Corte
territoriale sarebbe incorsa pronunziando su questioni quale quella
relativa all’inesistenza del licenziamento estranee alle allegazioni ed
eccezioni delle parti;
che, premessa l’infondatezza del terzo motivo, non risultando qui
impugnato il passo della motivazione dell’impugnata sentenza in cui la
Corte territoriale precisa essere stato allegato dalla Federico, sin dal
ricorso introduttivo, il difetto di legittimazione dell’intimata
Associazione all’esercizio del potere di recesso, si deve rilevare
l’inammissibilità dei primi due, la cui stretta connessione consente qui la
loro trattazione congiunta, atteso che correttamente la Corte territoriale,
alla ritenuta inesistenza, per difetto di titolarità del relativo potere in
capo all’Associazione intimante, del licenziamento in questione, non ha
fatto seguire alcuna conseguenza sanzionatoria, non avendo la Federico
né allegato né provato, né con il ricorso introduttivo né in sede di
gravame, la circostanza, qui pure genericamente affermata,
dell’intervenuta interruzione di fatto del rapporto di lavoro per essere
questo proseguito con l’Associazione intimata, che solo formalmente
avrebbe concluso la cessione della RSA di Caloveto di fatto mai attuata,

Ric. 2017 n. 04863 sez. ML – ud. 18-04-2018
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lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte

unica circostanza cui si sarebbe potuta ricollegare ogni pretesa
risarcitoria;
che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidateda
come

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
curo 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018

dispositivo;

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