Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19671 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.D., C.G., V.I., N.

M., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIGLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TIBERTI CLAUDIO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VEGGIANO in persona del Commissario prefettizio,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato MICCICHE’ ANDREA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAGGIOLO CLAUDIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata l’11/l0/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

uditi per il ricorrente gli Avvocati D’AYALA VALVA e SANTI, delega

Avvocato TIBERTI, che hanno chiesto l’accoglimento;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

APICE Umberto, che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che N.M., V.I., V.D. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto n. 48/30/06, depositata il 25.9.2006 e regolarmente notificata, con la quale quel giudice ha confermato la sentenza della C.T.P. di Padova che aveva in precedenza rigettato il ricorso dei predetti contribuenti, avverso avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 1999 e 2000;

che il Comune di Veggiano intimato si è difeso con controricoso;

che il relatore del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: ” N.M., V.I., V.D. e C.G. propongono ricorso per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. ha confermato il rigetto del ricorso dai medesimi contribuenti proposto avverso avvisi di accertamento per ICI relativi agli anni 1999 e 2000. A sostegno dell’impugnazione deducono i ricorrenti: 1) nullità del procedimento per aver la CTR omesso di annullare la sentenza di primo grado, rimettendo la causa alla C.T.P. erroneamente escludendo che l’istanza del Comune di pubblica udienza, poi tenutasi in assenza dei contribuenti, in quanto pervenuta ai destinatari oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, avesse determinato una lesione del principio del contraddittorio; 2) altri vizi attinenti a merito della decisione.

Il Comune di Veggiano si difende con controricorso.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, restando assorbiti gli altri motivi articolati. Premesso in fatto che dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’istanza di discussione in pubblica udienza, per l’udienza del giorno 8.11.2005, venne notificata ai contribuenti con raccomandata spedita il 26.10.2005, ma pervenuta ai destinatari il 29.10 successivo, non può condividersi quanto in proposito deciso dal giudice di appello in difformità dall’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale: “Il principio secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, con l’avvio della relativa procedura, mentre gli effetti a carico del notificato si producono dal momento in cui lo stesso riceve l’atto, trova applicazione anche nel processo tributario, in riferimento al quale il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, prevede espressamente che la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto; ne consegue che, ai fini della discussione del processo in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33, è sufficiente che entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, sia avviato il procedimento di notificazione della relativa istanza, a nulla rilevando che l’atto sia pervenuto all’Ufficio successivamente alla scadenza del termine, la cui inosservanza, se non sanata dalla presenza dell’Amministrazione in udienza, impone soltanto il rinvio della trattazione” (v. Cass. 15.3.2006, n. 5658).

Si propone, pertanto, che ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. il ricorso sia trattato in camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, e conseguente cassazione della sentenza impugnata, dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e rimessione della controversia alla C.T.P. di Padova D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59, comma 1, lett. B “;

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione del ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alle altre parti, il primo ha dichiarato dì associarsi alle conclusioni del relatore, mentre le altre parti nulla hanno replicato;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni appaiono assolutamente condivisibili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla C.T.P. di Padova, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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