Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19671 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19671 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10681-2011 proposto da:
FALLIMENTO DOTT.RI A. ABATE & FIGLI 00080840838 in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato
PASSALACQUA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato
BOTTARI NICOLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 e MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– resistenti –

g23

Data pubblicazione: 27/08/2013

avverso la decisione n. 450/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di PALERMO del 19.1.2010, depositata il 16/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.

BASILE.

Ric. 2011 n. 10681 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 10681/11

Ricorrente: fallimento della società Dott.ri A. Abate & Figli
srl.

Oggetto: impugnazione avviso accertamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Il fallimento della società Dott.ri A. Abate & Figli srl.
propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
decisione della commissione tributaria centrale, sez. stacc. della
Sicilia, n. 450/05/10, depositata il 16 marzo 2010, con la quale
essa accoglieva il ricorso svolto dall’agenzia delle entrate contro la pronuncia di quella di secondo grado, sicché l’opposizione
del curatore del fallimento suindicato, relativa all’avviso di accertamento, riguardante le imposte Irpeg ed Ilor per maggior reddito, dovute per l’anno 1975, veniva ritenuta fondata solo in parte. In particolare il giudice di terzo grado osservava che i recuperi a tassazione di varie spese non inerenti, nonché di costi non
di competenza, erano stati legittimi, in mancanza di specifica
prova contraria, che era onere della società, nel frattempo fallita, fornire. L’agenzia delle entrate si è solo costituita, n n adducendo alcuna difesa.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo il fallimento ricorrente de.ce violazione
di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che i costi
ripresi a tassazione si riferivano a fatture emesse nell’anno precedente a quello d’imposta, anche se le merci erano state consegnate successivamente.
Il motivo è infondato, posto che, com’è noto, l’indeterminabilità delle componenti negative del reddito d’impresa che, ai sensi
dell’art. 75, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 dicembre 2003 n.

Intimata: agenzia entrate

2

344), consente al contribuente di derogare al generale principio
per cui le suddette componenti vanno imputate all’esercizio di
competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore
del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa, ovvero
non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo

biettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente medesimo, al quale incombe l’onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle spese e dei costi. Invece nel caso che
ci occupa già le fatture erano state emesse addirittura nel 1974,
come persino la stessa società aveva riconosciuto, e quindi i relativi costi erano ben determinati nell’anno precedente a quello
d’imposta, con la conseguenza perciò che quelle componenti negative non erano deducibili nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n.
16819 del 30/07/2007, n. 10988 del 2007). Infatti la regola posta
dall’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo 4c
ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare
nell’esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o
il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d’imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile
da rispettare. Quindi essa va interpretata nel senso che il dovere
di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta
soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione, mentre
invece essi erano ben noti già nel 1974 nel caso in esame (V. pure
Cass. Sentenza n. 20521 del 22/09/2006).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto, ancorché sintetico.
3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di
norma di legge e vizi di motivazione, giacché la commissione cen2

quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze o-

3

trale non esaminava adeguatamente la doglianza relativa alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonché alla mancata prova della pretesa erariale.
Si tratta all’evidenza di censura inammissibile, perché generica, dal momento che il ricorrente non ha riportato il tratto ne-

cui avrebbe addotto la questione.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luog

alcuna

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata
agenzia.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2013.

cessario dell’atto impositivo, come pure delle controdeduzioni con

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