Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19671 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19671 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 14811-2017 proposto da:
DE FLORIO ROSARIA, MICCOLI LUCIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo
studio dell’avvocato DANIELE CICERO, rappresentate e difese
dall’avvocato ANTONELLA MARCHETTI;

ricorrenti

contro
CURATELA DEL FALLIMENTO I.E.C.I. SNC DI DE FLORIO
MARTINO DE FLORIO GIOVANNI E DE FLORIO GIUSEPPE,
in persona del Curatore pro tempore, DE FLORIO GIOVANNI, in
proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO
ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO
DE LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO
ARIGLIANO;

Data pubblicazione: 24/07/2018

- controricorrenti avverso la sentenza n. 396/2017 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 14811 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:
la Curatela del Fallimento I.E.C.I. s.n.c. convenne in giudizio
innanzi al Tribunale di Brindisi Lucia Miccoli, Rosaria De Florio e
Giovanni De Florio chiedendo la dichiarazione di simulazione dell’atto
di compravendita del 4 luglio 2002 di appartamento con garage in

in favore della figlia minore Rosaria De Florio, di inefficacia ai sensi
dell’art. 2901, n. 1, cod. civ. del contratto ed in ogni caso di
inefficacia ai sensi dell’art. 2901, n. 2, cod. civ.. Il Tribunale adito
accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art.
2901 cod. civ. nei confronti della Curatela del Fallimento I.E.C.I.
s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Giovanni De Florio.
Avverso detta sentenza proposero appello Lucia Miccoli e Rosaria De
Florio. Con sentenza di data 5 aprile 2017 la Corte d’appello di Lecce
rigettò l’appello.
Premise la corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto
esistenti alla data dell’atto i crediti relativi ai rapporti di lavoro
risultanti dai decreti ingiuntivi richiamati nelle insinuazioni al passivo
fallimentare per oltre Euro 47.000,00 ed il credito per oltre 17.000,00
di Brindisicentro s.r.l. e che aveva altresì ritenuto provata la scientia
fraudis

di Lucia Miccoli sulla base del rapporto di coniugio e

dell’assenza di prova del versamento del corrispettivo. Osservò
quindi, premesso che le valutazioni del Tribunale erano condivisibili e
che le questioni poste con l’appello relative alla domanda di
simulazione erano irrilevanti in quanto estranee alla motivazione del
primo giudice che aveva ritenuto assorbita la detta domanda con
l’accoglimento dell’azione revocatoria, che i crediti relativi ai rapporti
di lavoro, unitamente a quello per Euro 17.000,00, erano antecedenti
la compravendita immobiliare e che correttamente era stata ritenuta
la scientia fraudis di Lucia Miccoli sulla base del rapporto di coniugio e
dell’assenza di prova del versamento del corrispettivo. Aggiunse

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Brindisi fra il De Florio e la moglie Lucia Miccoli, con effetto traslativo

quanto

all’eventus damni,

premesso che l’onere della prova

dell’insussistenza di quest’ultimo incombeva sul convenuto che
l’eccepiva, che esso doveva ritenersi evidente sulla base del
fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile e che
non era necessaria la CTU in ordine al capannone industriale, attesa

prezzo a base d’asta di Euro 158.622,00 e l’entità dei crediti,
compresi quelli di Equitalia.
Hanno proposto ricorso per cassazione Lucia Miccoli e Rosaria De
Florio sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la
Curatela del Fallimento I.E.C.I. s.n.c. nonché del socio illimitatamente
responsabile Giovanni De Florio. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi
d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della
Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata
memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2901 cod. civ., 112 e 342 cod. proc. civ.. Osservano le
ricorrenti che con il primo motivo di appello era stata evidenziata
l’incongruenza dell’aver posto a supporto della fondatezza della
domanda l’esistenza di crediti già al momento dell’atto dispositivo
rispetto alla fattispecie accolta di cui all’art. 2901 n. 2 relativa ad atto
oneroso posto in essere prima del sorgere del credito e che la
motivazione del giudice di appello circa l’interpretazione della
domanda è errata.
Il motivo è inammissibile. In violazione 366 n. 6 cod. proc. civ.
non risulta indicato il complesso della motivazione della decisione di
primo grado da cui desumere che la domanda accolta contemplasse
l’atto come antecedente i crediti, stante la parzialità del passo citato,
tanto più che in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa (pp. 7

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la presenza in atti dell’ordinanza di vendita del giudice delegato con

e 8) si riporta un passo della sentenza del Tribunale in cui vi è
menzione dell’anteriorità del credito rispetto all’atto.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 183 cod. proc. civ.. Osservano le ricorrenti che è stata
ritenuta valida ai fini probatori la produzione dell’ordinanza del

l’anteriorità del detto documento rispetto ai termini in considerazione.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2901 cod. civ. con riferimento agli artt. 2739 e 2304 cod.
civ.. Osservano le ricorrenti che era onere della curatela provare la
dolosa preordinazione della parte acquirente, non potendo essere
desunta dal rapporto di coniugio, e che quanto al presupposto
oggettivo dell’eventus damni irrituale, come precisato nel precedente
motivo, era il deposito della relazione del consulente incaricato dal
giudice delegato e dell’ordinanza di quest’ultimo, in quanto avvenuto
oltre i termini di cui all’art. 183, mentre unico elemento valido era la
consulenza depositata dalle odierne ricorrenti.
I motivi, secondo e terzo da trattare unitariamente, sono
inammissibili. Quanto al presupposto soggettivo la censura non coglie
la ratio decidendi, avendo il giudice di appello sussunto la fattispecie
nell’ipotesi dell’atto oneroso successivo al sorgere dei crediti. Quanto
al presupposto oggettivo non è impugnata la ratio decidendi secondo
cui l’onere della prova dell’insussistenza

dell’eventus damni

incombeva sul convenuto che l’eccepiva. Sotto quest’aspetto la
censura resta priva di decisività.
Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo
e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
Osservano le ricorrenti che il giudice di appello ha omesso di
considerare che l’azione revocatoria era stata accolta dal giudice di
primo grado considerando l’atto oneroso come compiuto prima del

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giudice delegato oltre i termini previsti dall’art. 183, nonostante

sorgere del credito e ha altresì omesso di valutare la portata della
perizia giurata depositata in primo grado dalle ricorrenti.
Il motivo è inammissibile. Quanto alla valutazione dei termini in
cui il giudice di primo grado avrebbe accolto la domanda si rinvia a
quanto osservato a proposito del primo motivo. Per il resto la

ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ricorrendo l’ipotesi di doppia
conforme in ordine alle questioni di fatto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.

denuncia di vizio motivazionale è inammissibile ai sensi dell’art. 348

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