Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19671 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/10/2016, (ud. 20/10/2015, dep. 03/10/2016), n.19671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24140-2011 proposto da:

FONDAZIONE S.M. – CLINICA DEL LAVORO E DELLA

RIABILITAZIONE, in persona del legale rappresentante pro – tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio

dell’avvocato LUCA SABELLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO BENAZZO, per procura speciale del notaio Dott.

T.A. di Pavia, rep. 135038 del 14/01/2014, in atti;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX AA.SS.LL. REGIONALI, in persona del

legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato

SILVIO BOZZI, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1157/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2015 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

uditi gli avvocati Luca SABELLI, Nicola PALOMBI per delega orale

dell’avvocato Silvio Bozzi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La Fondazione M., affidataria del servizio di riabilitazione intensiva presso l’ospedale di Larino per conto della ASL Molise, chiese e ottenne dal Tribunale di Pavia un decreto di ingiunzione di pagamento per la somma di 963 mila Euro nei confronti della predetta azienda sanitaria a titolo di prestazioni e di spese erogate.

In sede di opposizione, il giudice di primo grado, nel confermare la propria competenza giurisdizionale a conoscere della controversia, revocò il decreto. La Corte di appello di Milano, di converso, ritenne e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla Fondazione M. con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame.

Resiste la Gestione Liquidaoria della ASL Molise con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 37, 343 e 346 c.p.c.; vizio della motivazione.

Il motivo – con il quale si lamenta l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di dover affrontare anche d’ufficio la questione della giurisdizione, indipendentemente da una puntuale e rituale sollecitazione in tal senso dell’Azienda appellata – è privo di pregio. Dalla lettura degli atti di causa (consentito a questa Corte dal tipo di vizio denunciato) emerge che, a prescindere dalla bontà e dalla condivisibilità della tesi sostenuta nella sentenza appellata, la questione della giurisdizione del giudice ordinario era stata espressamente (sia pur soltanto in via subordinata) posta fin dalla comparsa di costituzione in appello dalla Gestione Liquidatoria, che, nel contestare la relativa affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, aveva altresì evidenziato la irrilevanza in parte qua, a tali fini, della sentenza 204/2004 della Corte costituzionale. Tanto basta nel ritenere la questione tempestivamente e legittimamente proposta dinanzi al giudice di appello.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33; omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo – con il quale si contesta la qualifica di concessione di pubblico servizio adottata da giudice di appello con riferimento al rapporto intercorso tra la ricorrente e la Asl, non essendo in alcun modo stato considerato in sentenza che la titolarità formale e sostanziale del servizio di riabilitazione restava in capo alla stessa Asl, mentre la Fondazione operava soltanto come collaboratrice di un servizio gestito in forma integrata, in via meramente strumentale e interna – è anch’esso infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, la Corte di appello ha compiutamente esaminato la questione afferente al tipo di rapporto esistente inter partes, per concludere, del tutto condivisibilmente, e in conformità con la giurisprudenza di queste sezioni unite (Cass. ss. uu. 14986/2005) che la questione involgesse l’interpretazione tanto della Delib. del 31 luglio 2001 – con riguardo all’individuazione dei suoi limiti di efficacia – quanto della convenzione allegata alla delibera medesima (in particolare, degli artt. 1 e 4): e così, in definitiva, alle condizioni di validità dell’atto amministrativo su cui si fondava il rapporto di affidamento temporaneo del servizio pubblico – concludendo, con decisione conforme a diritto, che tale controversia fosse riservata alla giurisdizione amministrativa.

Con terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme del D.Lgs. n. 80 del 1998; vizio della motivazione.

Il motivo – con il quale si lamenta, sotto altro profilo, la violazione delle norme dettate in tema di riparto di giurisdizione per avere la controversia ad oggetto questioni di carattere esclusivamente patrimoniale, non essendo stata contestata, nella specie, la legittimità ex ante delle manifestazioni autoritative della P.A. nell’adozione delle convenzioni stipulate nel gennaio 2011 e rinnovate nel luglio dello stesso anno – non ha giuridico fondamento. Come correttamente e condivisibilmente osservato dalla Corte territoriale, la questione sottoposta al suo esame quoad iurisdictionis non era costituita soltanto dall’indagine circa l’esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza del rapporto concessorio, bensì della valida esistenza di tale rapporto nel periodo di proroga con riferimento ai relativi requisiti di forma, e dall’esatta individuazione del contenuto degli obblighi gravanti in capo alle parti del rapporto – questioni evidentemente preliminari rispetto all’accertamento dell’eventuale inadempimento da parte del concessionario, ed implicanti, pertanto, un’indagine e una conseguente statuizione sulla validità e operatività del provvedimento e delle clausole afferenti al rapporto concessorio (Cass. ss.uu. 1734/2002; 16605/2005).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui 200 per spese.

Poichè il presidente del collegio, Dott. SANTACROCE Giorgio èn IMPOSSIBILITATO, il provvedimento è sottoscritto dal componente più anziano e norma dell’art. 132 c.p.c., u.c..

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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