Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19670 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 26/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Sardegna n. 118/06/05, depositata il 26.6.2006 e non notificata, con la quale quel giudice, in riforma di sentenza della C.T.P. di Cagliari, accolse il ricorso del contribuente R.E., architetto, avverso il rifiuto opposto all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni 1998,1999, 2000 e 2001, disponendo la restituzione delle somme in questione; Che a sostegno dell’impugnazione deduce la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e il vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, con riferimento a quanto affermato nell’impugnata sentenza in ordine alla insussistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività svolta dal professionista, a giudizio della ricorrente erroneamente ritenuta presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta; che l’intimato non si è difeso nel presente giudizio;

che il relatore del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. in riforma di sentenza della C.T.P. di Cagliari, accolse il ricorso del contribuente, architetto, avverso il rifiuto opposto all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, disponendo la restituzione delle somme in questione. A sostegno dell’impugnazione deduce la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e il vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, con riferimento a quanto affermato nell’impugnata sentenza in ordine alla insussistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività svolta dal professionista, a giudizio della ricorrente erroneamente ritenuta presupposto necessario per l’applicazione dell’imposta. L’intimato non si è difeso nel presente giudizio.

Il ricorso appare manifestamente infondato poichè l’insussistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale svolta dal contribuente, risulta accertata nel caso di specie dal giudice di merito con soddisfacente motivazione, non adeguatamente censurata, e la conseguente esclusione del presupposto impositivo appare conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In tema di Irap, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. 13.10.10. n. 21113;

cfr. SS.UU. 26.5.2009, n. 12108).

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e rigettato”;

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione del ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alla parte, il primo ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre la ricorrente nulla ha replicato;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni appaiono assolutamente condivisibili;

che nulla deve disporsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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