Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19670 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19670 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12191-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
P.A.P. PROGETTO DI ARIANNA PERNA DI PERNA
FRANCESCO E C. SAS, PERNA INL\NUELA, PERNA ARIANNA;

– intimate avverso la sentenza n. 594/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
17/11/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 18 ottobre 2016 la Commissione tributaria

lett. b), d.lgs. 546/1992, disponeva la rimessione alla Commissione
tributaria provinciale di Isernia della lite tra la P.A.P. Progetto di
Arianna Perna di Perna Francesco e C. sas, Perna Arianna e Perna
Manuela —contribuenti e l’Agenzia delle entrate. La CTR osservava in
particolare che dovevasi considerare ininfluente la circostanza che, con
sentenza 186/1/15 la stessa CTP avesse dichiarato inammissibili i
ricorsi delle socie di detta accomandita avverso gli avvisi di
accertamento IRPEF derivanti da quello per II.DD. ed IVA 2009 nei
confronti della società partecipata ed oggetto della sentenza n.
56/1/16 sempre della stessa CTP, sicchè appunto si doveva comunque
disporre la regressione di grado del processo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Le intimate contribuenti non si sono difese.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per violazione/falsa applicazione degli arti. 14, 22, 59, d.lgs.
546/1992, 2909, cod. civ., 324, 112, 353, 354, cod. proc. civ., poiché la
CTR ha rimesso la causa societaria alla CTP di Isernia al di fuori dei
casi previsti dalle evocate disposizioni processuali sui poteri/doveri
decisori del giudice tributario di appello e dunque senza pronunciarsi
sul merito della lite devolutagli.
Ric. 2017 n. 12191 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

regionale del Molise, ai sensi degli artt. 353, 354, cod. proc. civ., 39,

La censura è fondata.
Nella sentenza impugnata, inutilmente prolissa, vi è grande confusione
circa l’oggetto del giudizio di appello, anche se lo stesso, in ultima
analisi risulta delimitato alla sentenza n. 56/1/16 della Commissione
tributaria provinciale di Isernia e quindi riguardare esclusivamente

Dalla sentenza impugnata stessa emerge peraltro inequivoco che nel
primo grado di quel giudizio sono intervenute volontariamente le socie
della P.A.P., Perna Arianna e Perna Manuela, anch’esse certamente
appellanti.
Deve quindi escludersi che in tale grado siasi violato il litisconsorzio
necessario originario, peraltro pacificamente sussistente tra la società
contribuente e le sue socie (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del
28/11/2014, Rv. 633451 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del
22/01/2018, Rv. 647100 —01).
Conseguentemente va affermata la dedotta violazione dell’art. 59, d.lgs.
546/1992 rispetto alla statuizione di rimessione alla CTP.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto
motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 21 giugno 201

l’accertamento nei confronti della P.A.P sas.

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