Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19670 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17694/2012 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Dr. B.C., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORELLA MEGALE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PARRELLO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M. O M.C. (OMISSIS), ASP REGGIO CALABRIA, FARO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI SPA IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, V.A. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

M. O M.C. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS), V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANPAOLO ANTONIO LACOPO, rappresentati e difesi dagli avvocati

SALVATORE GALLUZZO, MARIA FLORIMO giusta procura speciale in calce

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PARRELLO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) (OMISSIS), AZIENDA SANITARIA

PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E

RIASSICURAZIONI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

nonchè da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa

S.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO

40, presso lo studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M. O M.C. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS), V.A. VTLNTN94805G791N, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso lo studio

dell’avvocato GIANPAOLO ANTONIO LACOPO, rappresentati e difesi dagli

avvocati SALVATORE GALLUZZO, MARIA FLORIMO giusta procura speciale

in calce al ricorso incidentale;

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PARRELLO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS) (OMISSIS), FARO COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI SPA IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 171/2012 della CORTE D’APPELLO di (OMISSIS),

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FIORELLA MEGALE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO;

udito l’Avvocato VINCENZO PARRELLO;

udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto dei ricorsi incidentali M. e A.S.

Provinciale di (OMISSIS).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori V.A. ed E., convenne innanzi al Tribunale di Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, D.G.G., la A.S.L. n. (OMISSIS) di Palmi e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto della morte di V.M., coniuge della M. e padre dei minori.

Espose, a sostegno della pretesa, che, nell’imminenza di un viaggio in (OMISSIS) con partenza fissata per il giorno (OMISSIS), il D.G., medico di fiducia di V.M., aveva esposto le precauzioni da osservare per scongiurare il rischio di ammalarsi di malaria, consigliando altresì una profilassi a base di clorochina; che, alcuni giorni dopo il rientro dal viaggio, accusando forte malessere, il V. era stato visitato dalla guardia medica, la quale, diagnostica una influenza, aveva prescritto una cura antibiotica, confermata anche dal D.G.; che, ricomparso lo stato febbrile, dopo un apparente miglioramento, il (OMISSIS) il V. era stato ricoverato presso il reparto di medicina interna dell’Ospedale di (OMISSIS), dal quale era poi stato trasferito in quello di ematologia dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS); che nella notte del (OMISSIS) i sanitari avevano iniziato un trattamento antimalarico a base di meflochina, non essendo stato possibile procedere alla somministrazione di chinino endovena, suggerito invece da alcuni specialisti dell’Ospedale (OMISSIS), per indisponibilità del farmaco; che, malgrado ciò, alle ore 0,15 del giorno successivo il paziente era deceduto.

Resistettero i convenuti.

Con sentenza del 21 febbraio 2011 il Tribunale di Palmi, sez. dist. di Cinquefrondi, in accoglimento della domanda proposta da M.C., in proprio e nella qualità, condannò D.G.G., la A.S.L. n. (OMISSIS) e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto della morte di V.M., quantificati in complessivi Euro 87.000,00, per quanto ad essi spettante iure successionis, nonchè in Euro 265.000,00 e in Euro 260.000,00, per quanto spettante, iure proprio, rispettivamente, a M.C. e a ciascuno dei figli.

La sentenza, impugnata in via principale dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e in via incidentale da M.C., in proprio e nella qualità, dalla A.S.P. di (OMISSIS) (già A.S.L. n. (OMISSIS)) e da D.G.G., è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di (OMISSIS) che, in accoglimento del gravame del D.G., ha rigettato la domanda proposta nei suoi confronti, confermando nel resto.

ricorso proposto avverso detta pronuncia dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) è affidato a quattro motivi.

Si difendono con distinti controricorsi D.G.G., M.C., V.E. e A., nonchè l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS).

M.C., V.E. e A., propongono altresì ricorso incidentale affidato a undici motivi, relativi, i primi otto, al rigetto della domanda proposta nei confronti del D.G., e gli ultimi tre, al rigetto dell’appello in punto di quantificazione del risarcimento.

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) articola ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi.

A entrambe le impugnazioni incidentali il D.G. ha resistito con altro controricorso.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), M.C. e litisconsorti, nonchè D.G.G. hanno depositato memoria.

Il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS)

1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c., nonchè insufficienza della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le critiche si appuntano contro l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la prescrizione della profilassi antimalarica, da parte del D.G., andava considerata nulla più che un amichevole suggerimento, dovendosi escludere, alla luce delle concrete modalità dell’intervenuto contatto tra medico e paziente, che lo stesso avesse attinto la soglia del giuridicamente rilevante: che avesse, in particolare, dato luogo alla conclusione di un contratto d’opera professionale.

Tali argomentazioni, secondo l’esponente – peraltro in contrasto con il contesto fattuale di riferimento, essendo emerso nel corso dell’istruttoria, che il D.G. si era personalmente attivato per reperire il farmaco prescritto al paziente – farebbero malgoverno della consolidata giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, anche a volere aderire all’opinione del giudice di merito in ordine alla insussistenza di una obbligazione professionale, la condotta del medico rileverebbe sul piano aquiliano in relazione ai danni subiti dal paziente.

1.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione degli artt. 40 e 41 c.p., art. 1223 c.c., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente contesta la ritenuta correttezza del comportamento del D.G. nonchè la pretesa conformità della stessa alle direttive impartite dal Ministero della Salute, posto che la destinazione e la durata del viaggio programmato dal V. avrebbero dovuto indurre il sanitario a prescrivere la meflochina, in luogo della clorochina.

1.3 Con il terzo motivo l’esponente deduce vizi motivazionali in relazione alla negativa valutazione della intempestività della indicazione del ricovero ospedaliero, da parte del medico curante, essendo la stessa intervenuta solo il (OMISSIS), laddove i sintomi inequivocabili della malattia si erano già manifestati da almeno due giorni.

1.4 Con il quarto motivo la ricorrente Azienda Ospedaliera critica l’affermazione della propria responsabilità, argomentata dalla Corte territoriale con il rilievo che i sanitari della struttura non praticarono alcuna terapia al V. dal momento del suo ricovero, avvenuto verso le ore 23 del (OMISSIS), fino alle ore 20 del giorno successivo. Non avrebbe il decidente considerato che, alla base del ritardo nell’intervento vi era l’inesatta diagnosi dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS) che, pur essendo a conoscenza dell’esposizione del V. a rischio di patologia malarica, l’avevano tuttavia esclusa, disponendone il trasferimento presso la Divisione di ematologia dell’Ospedale di (OMISSIS). E tanto in contrasto con il rilievo attribuito dal giudice d’appello all’errore diagnostico della guardia medica, come fattore esimente della responsabilità del D.G..

In ogni caso – aggiungono – l’errata diagnosi dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS) costituiva circostanza idonea ad attenuare la responsabilità dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello. Il ricorso incidentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS).

2.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla ritenuta responsabilità dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS), per avere disposto il trasferimento del paziente al nosocomio di (OMISSIS) in maniera affrettata e inspiegabile, senza considerare che l’esperto nominato nel corso del giudizio di prime cure aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza o imperizia nella condotta di quei sanitari, segnatamente evidenziando che il ricovero del V. presso l’Ospedale (OMISSIS) era stato effettuato proprio in ragione della esistenza, presso lo stesso, di un reparto di infettologia e a seguito di accordo con gli operatori di quella struttura.

2.2 Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 41 c.p., nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Le critiche si appuntano, in particolare, contro l’affermazione della responsabilità dei medici di (OMISSIS) per non avere diagnosticato la possibile patologia infettiva, senza verificare la riconducibilità della morte del paziente alla predetta condotta omissiva. Sostengono in particolare gli esponenti che l’attendismo dei sanitari di (OMISSIS) e la errata terapia farmacologica, a base di meflochina, piuttosto che di chinino, che avevano precluso la sopravvivenza del V., costituivano cause sopravvenute, idonee a interrompere il nesso eziologico tra il loro comportamento e l’evento.

2.3 Con il terzo motivo, prospettando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1176, 1218 e 2043, ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’impugnante censura l’affermazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza della responsabilità del D.G. la cui condotta, secondo il decidente, non si prestava a essere qualificata come adempimento di un’obbligazione professionale, contrattualmente assunta. Così argomentando il giudice d’appello avrebbe fatto malgoverno della consolidata giurisprudenza della Corte Regolatrice in punto di rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale.

2.4 Con il quarto mezzo, lamentando mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’impugnante si duole della ritenuta correttezza della somministrazione di clorochina a fini preventivi, benchè il V. stesse per recarsi in una zona ad alto rischio malarico dove avrebbe soggiornato per più di una settimana. E tanto in contrasto con le Linee guida ministeriali, improvvidamente richiamate dalla Curia territoriale per giustificare il suo dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico. Contesta segnatamente l’esponente l’assunto secondo cui l’assunzione di meflochina troppo a ridosso della partenza avrebbe ingenerato il rischio di un non governabile shock anafilattico, laddove dall’istruttoria espletata era emerso che, all’epoca dell’incontro tra il V. e il D.G. vi era tutto il tempo per l’effettuazione di una efficace profilassi antimalarica.

2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 1218 c.c., artt. 40 e 41 c.p., nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene l’impugnante che il giudice di merito – escludendo la responsabilità del D.G. benchè il nominato esperto avesse affermato che un trattamento preventivo a base di meflochina avrebbe scongiurato in percentuale superiore al 90% il rischio di contrarre la malaria – aveva disatteso i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di diversa conformazione della prova del nesso di causalità nel giudizio civile e in quello penale, posto che nel primo vige il criterio del più probabile che non e nel secondo quello della prova oltre ogni ragionevole dubbio.

Il ricorso incidentale di M.C. e litisconsorzi.

3.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’assunto del giudice di merito secondo cui il perito nominato dal GUP, le cui conclusioni erano state dal decidente valutate maggiormente credibili rispetto a quelle dell’esperto nominato nel corso del giudizio civile, avesse ritenuto esaustive, ai fini dell’adempimento degli obblighi professionali gravanti sul D.G., la prescrizione, da parte dello stesso, delle sole cautele comportamentali, laddove il Dott. P. ne aveva chiarito l’insufficienza, alla luce delle indicazioni del Ministero della Salute, per soggiorni di durata pari o superiore a una settimana, segnatamente qualificando come imperita la prescrizione di clorochina.

3.2 Con il secondo mezzo gli impugnanti lamentano vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla ritenuta insussistenza di un’obbligazione professionale in capo al D.G., in ragione delle modalità con le quali era insorto il rapporto, senza considerare che il V. era un assistito dello stesso e che l’oggetto del colloquio e la prescrizione del farmaco costituivano momenti tipici dell’esercizio dell’arte medica.

3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato che il rapporto professionale tra il Dott. D.G. e il V. preesisteva all’occasionale incontro presso l’officina del secondo, avendolo questi indicato come suo medico di fiducia.

4.4 Con il quarto i ricorrenti denunciano vizi motivazionali con riferimento alla valutazione della condotta del D.G. nella fase antecedente il viaggio del paziente. Assumendone la sostanziale correttezza, la Corte avrebbe fatto malgoverno delle direttive impartite dal Ministero della Salute, in base alle quali la sufficienza della sola profilassi comportamentale era subordinata a determinate condizioni, quale la durata inferiore alla settimana del soggiorno, non ricorrenti nella fattispecie. Rilevano inoltre l’inconsistenza delle argomentazioni addotte dal decidente a sostegno dell’assunto secondo cui la prescrizione della clorochina, in luogo della meflochina era imposta dalla esiguità del tempo a disposizione prima della partenza, del tutto insufficiente a testare possibili reazioni indesiderate al farmaco, considerato che eventuali shock anafilattici si verificano entro pochi minuti dalla ingestione del medicinale. Nè persuasivo era il rilievo che nessun presidio avrebbe con certezza scongiurato il rischio di contrarre l’infezione, in un contesto in cui la profilassi con meflochina riduce del 90% il rischio di contrarre la malaria, a differenza della clorochina, farmaco assolutamente inefficace.

3.5 Con il quinto mezzo gli impugnanti lamentano vizi motivazionali per avere il decidente escluso la responsabilità del D.G. in relazione al comportamento dallo stesso tenuto successivamente al rientro del paziente dal (OMISSIS), non potendo a tal fine valere la circostanza che il professionista, peraltro edotto della esposizione del V. al rischio di contrarre la malaria (della quale è sintomo tipico proprio lo sfebbramento a giorni alterni), si era appiattito sulla diagnosi formulata dalla guardia medica.

3.6 Con il sesto motivo (erroneamente rubricato come settimo) gli impugnanti lamentano violazione dell’art. 1218 c.c., artt. 40 e 41 c.p., nonchè dei principi generali in materia di nesso di causalità, con riferimento all’assunto della Corte territoriale secondo cui la condotta del D.G. non avrebbe inciso sull’esito letale della malattia, non essendo ancora critiche le condizioni del V. nel momento in cui questi era stato ricoverato.

3.7 Con il settimo (erroneamente rubricato come ottavo) denunciano vizi motivazionali per avere il decidente escluso che le condizioni del V., al momento del suo ingresso nel nosocomio, non fossero critiche.

3.8 Con l’ottavo motivo si prospetta violazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c., con riferimento al mancato riconoscimento del danno da morte e/o da perdita di chances di sopravvivenza. Sostengono gli esponenti, con ampi richiami dottrinari, che il danno da morte, come lesione del diritto Inviolabile alla vita, è riconosciuto dell’art. 62 Cost. europea.

3.9 Con il nono motivo gli impugnanti denunciano violazione degli att. 1223, 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c.. Oggetto delle critiche è il rigetto della domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale, del quale gli attori avrebbero provato l’an ma non il quantum. Sostengono che, in mancanza di prova dell’ammontare dei redditi percepiti dalla vittima, in un contesto probatorio in cui era certa l’attività lavorativa dalla stessa svolta, il giudice avrebbe potuto e dovuto determinarlo in via equitativa, mediante il riferimento, ad esempio, al triplo della pensione sociale cui alla L. n. 39 del 1977, art. 4.

4. Va preliminarmente sgombrato il campo dall’eccezione di improcedibilità del ricorso proposto dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) per essere stato lo stesso notificato agli intimati tra il 26 giugno e il 2 luglio 2012, ed essere stato invece depositato il 26 luglio successivo, ben oltre, dunque, il termine di venti giorni stabilito dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

5. L’eccezione è infondata.

L’impugnante principale ebbe ad avvalersi, per il deposito del ricorso, del servizio postale. Segnatamente, perfezionatasi l’ultima notifica il 2 luglio del 2012, spedì il plico il successivo giorno 13.

Ora questa Corte, dopo qualche iniziale tentennamento (cfr. Cass. civ. 26 giugno 2007, n. 14742, che escluse l’estensione del principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso, ex art. 369 c.p.c.), è ormai saldamente attestata sull’affermazione: a) che ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 c.p.c., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all’ufficio postale; b) che il termine di venti giorni dall’ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell’atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto (cfr. Cass. civ. 18 gennaio 2016, n. 684; Cass. civ. 7 maggio 2014, n. 9861; Cass. civ. 29 ottobre 2013, n. 24346).

6. Venendo quindi all’esame del merito delle proposte impugnazioni, si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS); il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso di M.C. e litisconsorti; il terzo, il quarto e il quinto motivo dell’impugnazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS).

Le censure svolte nei richiamati mezzi si appuntano tutte contro il rigetto della domanda proposta nei confronti del D.G., che invece il giudice di prime cure aveva condannato al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, in solido con le due aziende convenute.

7. Le critiche sono infondate per le ragioni che seguono.

La Corte territoriale, premesso di aderire alle conclusioni del perito nominato nel corso del giudizio penale, Dott. P., reputando lacunose e non supportate da valide considerazioni medico-legali, oltre che contrastate dalla documentazione sanitaria quelle del consulente tecnico di cui si era avvalso il Tribunale, ha ritenuto infondate le pretese azionate nei confronti del medico di base della vittima sulla base delle seguenti, concorrenti considerazioni: a) prima della partenza del V. per il (OMISSIS), tra il medico e il paziente non si era perfezionato alcun contratto, con la conseguente assunzione, da parte del primo, dell’obbligazione di esercitare il mandato professionale con la dovuta attenzione e perizia, stante il carattere del tutto occasionale dell’incontro e il tono amichevole del colloquio; b) in ogni caso il comportamento del D.G., nei giorni precedenti la partenza dell’assistito, fu improntato a correttezza e scrupolo professionale, avendo il sanitario suggerito sia la profilassi comportamentale che l’assunzione, a fini preventivi, di clorochina, che il medico medesimo ebbe anzi cura di procurare; c) la terapia consigliata era invero conforme alle Linee guida ministeriali, le quali ritengono sufficiente, per soggiorni non prolungati, la sola adozione di condotte ispirate a cautela; d) peraltro la somministrazione di meflochina, a pochi giorni dalla partenza, avrebbe esposto il paziente al rischio di violente reazioni allergiche; e) manifestatasi la febbre, dopo il rientro del V. dal viaggio, la diagnosi di sindrome influenzale, con interessamento delle vie aeree, formulata dal D.G., oltre ad essere stata indotta da quella della guardia medica, aveva comunque trovato un riscontro nell’esame radiografico al quale l’ammalato fu successivamente sottoposto; f) non poteva peraltro sottovalutarsi che, al ripresentarsi dello stato febbrile, e a distanza di soli due giorni dal momento in cui era stato contattato per la prima volta, il D.G. aveva immediatamente prescritto il ricovero in ospedale, ove il paziente era giunto in condizioni niente affatto compromesse.

8. Così ricostruito l’iter argomentativo attraverso il quale il giudice di merito ha giustificato la scelta decisoria adottata, è sicuramente errata l’affermazione secondo cui la fortuita e l’informalità dell’incontro nel corso del quale il V. riferì al suo medico di base del programmato viaggio in (OMISSIS) e il D.G. gli consigliò determinate cautele nonchè l’assunzione di clorochina, ne precluderebbero la qualificazione in termini di “contratto”, con la conseguente enucleazione, a carico del medico dell’obbligazione di esercitare il mandato professionale con la dovuta attenzione e perizia.

A prescindere dalla considerazione che, anche a volere aderire a siffatta ricostruzione, le istanze risarcitorie resterebbero in ogni caso veicolabili attraverso la tutela generale offerta dall’art. 2043 c.c., per consolidato diritto vivente, ogni volta che il medico interviene, l’esercizio della sua attività sanitaria – e il connesso rapporto con il paziente – non possono avere un contenuto diverso da quello avente come fonte un comune contratto d’opera professionale, di talchè il solo contatto sociale è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 30 settembre 2014, n. 20547; Cass. civ. 12 dicembre 2013, n. 27855).

9. E tuttavia l’error iuris in cui è incorso il giudice di merito non giova agli esponenti perchè, a ben vedere, esso non ha avuto alcun rilievo nella formazione del suo convincimento, che appare piuttosto maturato sul riconoscimento della sostanziale aderenza del comportamento del sanitario ai principi della buona pratica medica.

Nè di siffatto apprezzamento può predicarsi l’illogicità o il contrasto disarticolante con il contesto fattuale di riferimento. E’ sufficiente osservare, in proposito, che la contestazione della conformità della profilassi consigliata dal D.G. alle Linee guida raccomandate dal Ministero, argomentata con l’assunto che essa era tarata su soggiorni di durata pari a una settimana, pretende di valorizzare un dato non implausibilmente ritenuto insignificante dalla Corte territoriale, considerato che la vacanza del V. si protrasse solo due giorni in più.

E parimenti il mancato allarme alla prima apparizione della sintomatologia febbrile, in un contesto in cui era certamente anche presente una compromissione delle vie aeree, è stato non irragionevolmente considerato privo di incidenza eziologica sull’esito infausto dell’intera vicenda, in ragione dell’intervento, nella serie causale, di fattori esterni e sopravvenuti, sufficienti da soli a determinare l’evento.

Non è poi superfluo aggiungere che le ragioni della dichiarata adesione del decidente alle conclusioni dell’esperto nominato in sede penale sono state enunciate e argomentate in maniera congrua ed esaustiva, a partire dalla valorizzazione della qualifica del professionista, direttore della divisione dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive (OMISSIS). Si ricorda all’uopo che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 1, 03/04/2007, n. 8355; Cass. civ., Sez. 2, 21/07/2004, n. 13593). E’ del resto noto che la decisione di fare ricorso alla consulenza tecnica, quale strumento più funzionale ed efficace per l’accertamento dei fatti essenziali del giudizio, non vincola il giudice alla valutazione espressa dal consulente: il giudice, infatti, può andare di contrario avviso, qualora nel suo libero apprezzamento ritenga le conclusioni dell’ausiliare non adeguate, salvo, evidentemente, l’obbligo di enunciare le ragioni del proprio dissenso.

In tale contesto le critiche dei ricorrenti appaiono volte a contestare una valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata, come tale incensurabile in sede di legittimità.

9. Miglior sorte non hanno le censure formulate nel quarto motivo di ricorso dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e nei primi due motivi del ricorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

A confutazione delle esposte doglianze è sufficiente osservare che esse sono sostanzialmente volte a contestare la ritenuta inottemperanza delle deducenti all’onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione ovvero l’insignificanza, sul piano eziologico, dell’inadempimento o del non corretto adempimento in cui, secondo il giudice di merito, sarebbero incorse.

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la decisione impugnata ha fatto coerente e corretta applicazione del principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, secondo cui, in tema di responsabilità del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del medico l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso (cfr. Cass. civ. 8 luglio 2014, n. 15490; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 15993), in applicazione del principio generale per cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità della causa che ha determinato l’impossibilità della prestazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. civ. 12 febbraio 2010, n. 3373).

10. Nè può tacciarsi di irragionevolezza la valutazione della Corte territoriale che, a fronte dell’accertata assenza di qualsivoglia iniziativa terapeutica da parte dei medici dell’Ospedale di (OMISSIS), salvo il trasferimento del paziente in altro nosocomio (con destinazione, peraltro, al reparto di ematologia); del conclamato ritardo con cui venne diagnosticata la patologia dalla quale era affetto il V.; e dell’ancor maggiore tempismo con cui venne intrapresa la terapia adeguata, ha ritenuto non assolto l’onere, gravante sul debitore, di dimostrare di avere correttamente eseguito la propria obbligazione; e invece, assolto quello, gravante sul creditore, di provare il nesso causale tra siffatti inadempimenti e la morte del paziente.

Infine, e conclusivamente, la Corte territoriale ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali la responsabilità delle due strutture era da ritenersi paritaria, valutando l’inerzia dell’una grave e ingiustificata quanto quella dell’altra, di talchè, anche sotto questo riguardo, il relativo apprezzamento, di stretto merito e adeguatamente motivato, sfugge al sindacato del giudice di legittimità.

11. Infondate sono poi le critiche svolte nell’ottavo motivo di ricorso degli aventi causa del V..

La possibilità di chiedere iure successionis il danno c.d. tanatologico è stata esclusa da questa Corte, avendo le sezioni unite definitivamente chiarito che, salva la risarcibilità del c.d. danno catastrofale – la quale presuppone la prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nell’intervallo tra il verificarsi dell’evento lesivo e la morte – la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte, di talchè, considerata la natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta unicamente il risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (cfr. Cass. civ. 22 luglio 2015, n. 15350; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754).

12. Meritevoli di accoglimento sono invece le censure svolte nell’ultimo motivo di ricorso di M.C. e litisconsorti.

La Corte territoriale ha considerato provato, per presunzione semplice, che il V. fosse l’unico sostentamento della famiglia, pacifico essendo sia che lo stesso svolgesse attività di gommista, sia l’assenza di redditi propri dei suoi congiunti. Ha tuttavia ritenuto non conducente la prova dell’an debeatur, nella totale mancanza di prova dell’entità dei guadagni annuali del defunto, e cioè del quantum.

L’affermazione fa malgoverno della giurisprudenza di legittimità che ritiene in casi siffatti liquidabile il danno patrimoniale futuro in via equitativa, in base al comb. disp. dell’art. 2055 c.c. e art. 1126 c.c., alla stregua dei criteri di quantificazione indicati nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (cfr. Cass. civ. 6 agosto 2007, n. 17179).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra M.C., V.E. e V.A., da una parte, e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) nonchè l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), dall’altra, alla Corte d’appello di (OMISSIS) in diversa composizione.

L’esito complessivo del giudizio consiglia invece di compensare integralmente le spese processuali tra M.C., V.E. e V.A., da una parte, e D.G.G. dall’altra, nonchè tra l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS).

L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) vanno invece condannate in solido a rifondere a D.G.G. le spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) nonchè il ricorso incidentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS); rigetta i primi otto motivi del ricorso incidentale di M.C., V.E. e V.A.; accoglie il nono; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra M.C., V.E. e V.A., da una parte, e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) nonchè l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), dall’altra, alla Corte d’appello di (OMISSIS) in diversa composizione; condanna l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), in solido tra loro, al pagamento in favore di D.G.G. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 13.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge; compensa integralmente le spese processuali tra M.C., V.E. e V.A., da una parte, e Giuseppe D.G. dall’altra, nonchè tra l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), da una parte, e l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), dall’altra.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA