Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1967 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Kappawu s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 14/2007/23 depositata il 28/5/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Kappawu s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Livorno n. 62/02/2004 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) Iva 1998;

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il presidente ha fissato l’udienza del 5/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza sarebbe affetta da nullità in quanto priva di motivazione. La censura è infondata, la motivazione della sentenza non può dirsi nè apparente nè omessa poichè il Giudice ha dato contezza dell’iter argomentativo seguito, indicando nell’assenza di una diversa puntuale dimostrazione da parte dell’Ufficio, e nella ineccepibilità fiscale delle operazioni di commercializzazione dell’usato ritirato con procura a vendere, gli elementi per confermare la decisione di primo grado.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2697 e 2722 c.c. e art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR avrebbe omesso di considerare la esistenza di plurime circostanze di fatto attestanti presuntivamente l’esistenza di attività non dichiarate che avrebbero spostato sul contribuente l’onere probatorio.

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006) Con terzo motivo la ricorrente assume l’insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe affermato l’esistenza di procure a vendere senza alcuna motivazione circa il mancato rinvenimento di tali procure, segnalato dall’Ufficio con l’atto di appello. La censura appare fondata. La Ctr, come sopra enunciato ha affermato la ineccepibilità fiscale delle operazioni di commercializzazione dell’usato ritirato con procura a vendere, senza alcuna argomentazione in ordine ai rilievi formulati in proposito dall’appellante; nella decisione pertanto, sotto tale profilo, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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