Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19669 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19669 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25419-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE
80224030587 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis; – ricorrente

contro
MAROTTA EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO
GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato SEPE GIACOMO,
giusta procura a margine del controricorso; – contron.corrente

avverso la sentenza n. 425/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 19.7.2010, depositata il 22/07/2010;

Data pubblicazione: 27/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’11.7.13 l’adunanza in
camera di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 26.6.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che la rinuncia della parte ricorrente, non risultando notificata alla parte contro
ricorrente, non è idonea a produrre il suo effetto legale tipico, ossia l’
estinzione del giudizio;
che, tuttavia, la suddetta rinuncia costituisce inequivocabile manifestazione di
cessazione dell’interesse al ricorso della ricorrente rinunciante;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Che appare equo compensare le spese, derivando la rinuncia dalla presa d’atto
di un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma 11 luglio 2013.

rilevato che il 24.4.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi

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