Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19669 del 26/09/2011
Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.L., + ALTRI OMESSI
questi ultimi tre nella loro qualità di unici
eredi di N.O., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI PIETRO
L., che li rappresenta e difende, giuste procure speciali (n. 30) in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 4012/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
18.3.09, depositata il 28/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.L., + ALTRI OMESSI ricorrono avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 28 aprile 2009 che ha dichiarato la nullità del ricorso per equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio in quanto la procura alle liti è stata rilasciata senza data, su foglio separato redatto con caratteri a stampa diversi da quelli del ricorso, privo sia del timbro di congiunzione che di numerazione progressiva, senza indicazione dell’autorità giudiziaria nè del riferimento al procedimento.
Il Ministero dell’economia resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti censurano, come violazione dell’art. 83 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata richiede sia che la pagina finale dell’atto introduttivo non consenta materialmente l’inserimento della procura nello stesso foglio e che la procura si scritta nei primi righi utili di quello successivo sul quale sia apposta una numerazione successiva, sia che la procura contenga l’espressa menzione della vertenza e dell’autorità giudiziaria adita.
Il ricorso è fondato.
E’ pacifico e costante orientamento di questa Corte (cass. n. 12332/2009, 7731/2034) che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non richiede necessariamente la cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti. (come nella specie, tra la firma del procuratore e la delega). Inoltre è anche pacifico (cass. n. 29785/2008, 46/2000, 2145/2001, 13414/2001, 16907/2006) che la procura è validamente conferita benchè non contenente alcun riferimento al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede. Nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.
Nella specie la procura alle liti è stata rilasciata su foglio che risulta “spillato” al ricorso e contiene il riferimento alla domanda proposta ai sensi dell’art. 6 della CEDU davanti alla corte d’appello.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto con rinvio alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia davanti alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011