Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19669 del 24/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19669 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 12190-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI E DEI,I,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
SOCI ETA’ VENDITA CARB. E LUB. DI MARRA & C. SNC;
– intimata avverso la sentenza n. 11156/48/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/12/2016;
Data pubblicazione: 24/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Con sentenza in data 28 novembre 2016 la Commissione tributaria
Vendita Carburanti e Lubrificanti di Marra & C. snc avverso la
sentenza n. 6426/6/15 della Commissione tributaria provinciale di
Caserta che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento
per II.DD. ed IVA 2010. La CFR osservava in particolare che,
ancorchè non presentata la dichiarazione annuale di periodo, VIVA
doveva considerarsi comunque detraibile in virtù del principio di
neutralità dell’imposta, non inficiabile a causa di violazioni soltanto
formali del modulo attuativo della medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
In via preliminare, essendo ciò consentito secondo consolidato
orientamento di questa Corte (v. Sez. U, Ordinanza n. 8999 del
16/04/2009, Rv. 607447 – 01), diversamente da quanto proposto dal
relatore va rilevato che nel caso di specie non sussiste litisconsorzio
necessario originario tra la società contribuente intimata ed i suoi soci,
pacificamente pretermessi nel presente processo.
La controversia infatti riguarda esclusivamente l’IVA di periodo
dovuta dalla società e quindi dev’essere ribadito il principio che «In
tema di IVA dovuta da società di persone, pur dovendosi riconoscere
la soggettività passiva della società, la responsabilità della stessa si
ripercuote – sia pur in via sussidiaria – anche sui soci ai sensi dell’art.
Ric. 2017 n. 12190 sez. MT – ud. 21-06-2018
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regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Società
2991 cod. civ.(che è norma operante – in assenza di espressa deroga anche per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti), ma
non esclude la natura solidale della obbligazione dei soci, con la
conseguenza che, sul piano processuale, non è ravvisabile alcun
litisconsorzio necessario con i soci e la scindibilità delle cause non
n. 8782 del 10/04/2009, Rv. 607835 – 01).
Ciò osservato in limine, con il primo motivo —ex art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 19, 37, 43, 55, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha
affermato la detraibilità dell’IVA di periodo senza alcuna verifica in
fatto se, oltre alla pacifica mancata presentazione della dichiarazione
annuale, non lo fossero anche le dichiarazioni periodiche e che fossero
stati effettuati dalla società contribuente i relativi versamenti.
In tal senso va infatti dato seguito al principio di diritto che «La
neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta
che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di
maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato
tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel
giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di
controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla
detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,
che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta,
assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U,
Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
Ric. 2017 n. 12190 sez. MT – ud. 21-06-2018
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determina la necessita del “simultaneus processus”» (Sez. 5, Sentenza
Il giudice tributario d’appello si è limitato ad applicare solo la prima
parte di tale principio di diritto, ma non ha tenuto conto delle ulteriori
condizioni che lo stesso pone al fine del riconoscimento del diritto di
detrazione in oggetto.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
nuovo esame.
PQN1
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il
terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2018
assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con rinvio al giudice a quo per