Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19668 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19668 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 25381-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE
80224030587 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PIRONE DOMENICO;

– intimato avverso la sentenza n. 403/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 12.7.2010, depositata il 19/07/2010;

Data pubblicazione: 27/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.

dell’art. 380 bis cpc, è stata fissata alla data dell’11.7.13 l’adunanza in
camera di consiglio per la discussione del ricorso in epigrafe;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria
dell’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’ Agenzia del territorio, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso con atto del 26.6.13 (questa Corte ha chiarito,
nella sentenza n. 4950/12, che “gli avvocati dello Stato esercitano le loro
funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno
bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il
mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”);
che, in difetto di costituzione dell’intimata, si deve dichiarare l’estinzione del
giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso;
che, essendo la rinuncia pervenuta dopo la fissazione della camera di consiglio,
la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass.
1878/11);
che non vi è luogo a regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 11 luglio 2013.

1.11

Cc ‘di
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rilevato che il 24.4.13, all’esito del deposito della relazione redatta ai sensi

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