Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19668 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. un., 21/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 21/09/2020), n.19668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27197/2019 proposto da:

S.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA CARMELA

GIOSCIA, e BRUNO PIACCI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NICODEMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CARLOMAGNO;

– controricorrente –

e contro

REGIONE BASILICATA, SC.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4574/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 03/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

1. che S.M., dirigente medico a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Regionale (OMISSIS) (anche Azienda, di seguito), in servizio presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale aveva partecipato alla procedura selettiva indetta con Det. Direttore Generale 13 marzo 2015, n. 128, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa di “Neonatologia” presso il P.O. “(OMISSIS)” ed era stato individuato nella terna degli idonei selezionata dalla Commissione esaminatrice, approvata con Det. Direttore Generale 11 dicembre 2015, n. 605;

2. che l’incarico era stato conferito alla Dottoressa G.C., che aveva ottenuto il punteggio più alto e superiore rispetto a quello attribuito allo S., con la quale era stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dall’1.1.2016 e termine al 31.12.2020;

3. che nel dicembre del 2018, prima della scadenza dell’incarico, la G. aveva comunicato le proprie dimissioni e il Direttore Generale con Det. 25 gennaio 2019, n. 91, dato atto della risoluzione del rapporto di lavoro della G. con decorrenza dal 16.1.2019, aveva indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente della struttura complessa di Neonoatologia dell’Azienda ospedaliera Regionale (OMISSIS);

4. che con nota prot. n. 9355 del 1 marzo 2019 il Direttore Generale dell’Azienda aveva respinto l’istanza dello S. di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico;

5. che lo S. aveva proposto ricorso al T.A.R. Basilicata ed aveva impugnato sia l’avviso pubblico n. 91 del 25 gennaio 2019 sia il provvedimento di rigetto della sua istanza di annullamento in autotutela n. 9355 del 1 marzo 2019;

6. che lo S. aveva sostenuto che per affidare l’incarico di dirigente della struttura complessa di Neonoatologia l’Azienda non poteva bandire un nuovo avviso pubblico ma doveva utilizzare la “graduatoria/terna”, approvata con la Det. Dirig. 11 dicembre 2015, n. 605; tanto sul rilievo della sua perdurante vigenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 5 ter e della L. n. 145 del 2008, art. 1, comma 362;

7. che il T.A.R. per la Basilicata dichiarò l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 3 luglio 2019 n. 4574 del sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono:

8. non era stata contestata dalla parte appellante – non, comunque, con validi e condivisibili argomenti – l’appartenenza degli atti inerenti al procedimento selettivo de quo alla giurisdizione del giudice ordinario; in ogni caso costituiva principio consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 21060/2011, Cass. S.U. n. 2290/2013, Cass. S.U. n. 9281/2016, Cass. S.U. n. 4227/2017) quello per il quale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti assunti dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria nell’ambito delle procedure svolte ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter;

9. era infondata la tesi attorea secondo cui detto principio non trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto era stata contestata la scelta “a monte” dell’Amministrazione di indire un nuovo procedimento selettivo in luogo di attingere alla graduatoria formatasi all’esito della precedente procedura di conferimento; ciò perchè la scelta amministrativa contestata non si collocava “a monte” del procedimento selettivo, che si conclude con l’affidamento fiduciario dell’incarico “de quo”, ma ne costituiva l’atto iniziale, faceva parte della sua complessiva struttura e non era valutabile, ai fini della giurisdizione, secondo canoni diversi da quelli che concernono il procedimento complessivo;

10. ove pure ammessa la natura di scelta “a monte”, “al fine di ritagliare in subiecta materia un segmento contenzioso affidato alla cognizione del giudice amministrativo, essa sarebbe quella attinente alla individuazione del fine, ovvero la copertura dell’incarico de quo, in relazione alla quale avrebbe potuto predicarsi la sussistenza di profili di discrezionalità, afferendo invece la scelta sui mezzi con i quali raggiungere l’obiettivo (se, cioè, mediante il ricorso ad una precedente graduatoria ovvero l’indizione di una nuova procedura di conferimento) alla cognizione del giudice ordinario, coerentemente con le norme (e con l’interpretazione datane dalla giurisprudenza) che ad esso attribuiscono la giurisdizione sugli atti – su tutti gli atti – dello specifico procedimento di conferimento di cui si discute”;

11. la fattispecie dedotta in giudizio non era assimilabile a quella esaminata ai fini della giurisdizione dalla sentenza Cass. Sez. Unit. 13 novembre 2018 n. 29081 perchè l’oggetto del giudizio definito con la predetta sentenza era costituito dalla legittimità degli atti con i quali l’Amministrazione, a fronte della necessità di avvalersi di personale dotato di professionalità elevate, aveva ritenuto con un atto di macroorganizzazione di attribuire le funzioni dirigenziali a personale estraneo alla stessa, aveva, al contempo, ridefinito mediante accorpamento le strutture amministrative e aveva stabilito modalità e criteri di conferimento delle titolarità dirigenziali;

12. nella fattispecie in esame, si discuteva, di contro, della legittimità della scelta di espletare una procedura idoneativa, quindi non concorsuale, ai fini del conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa; l’oggetto del giudizio era costituito dalla contestazione dell’atto iniziale di una procedura la cui validità, per consolidata giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, è verificabile dal giudice ordinario e rispetto al quale la pretesa allo scorrimento di una precedente graduatoria, senza incidere sul tema della giurisdizione, assurge a parametro “interno” del relativo sindacato; tanto secondo un criterio decisorio non contraddittorio, ma affine a quello che affida al giudice amministrativo la giurisdizione, laddove l’interesse allo scorrimento di una precedente graduatoria è sacrificato a favore dell’indizione di una nuova procedura concorsuale, in coerenza con l’attribuzione a tale plesso giurisdizionale, “ratione materiae”, delle procedure concorsuali, cui però, non era riconducibile la procedura dedotta in giudizio;

13. sia la posizione “di partenza” dell’appellante (quale soggetto inserito in una precedente graduatoria, formatasi all’esito di una procedura devoluta alla cognizione del giudice ordinario), sia quella “di arrivo” (l’affermazione della doverosità dello scorrimento della precedente graduatoria, attraverso la contestazione della scelta di indire una nuova procedura similmente costruita), erano estranee alla giurisdizione amministrativa;

14. rimaneva assorbita ogni possibile questione attinente alla perdurante efficacia della graduatoria in cui era collocato l’appellante, siccome incentrata sull’applicazione di norme che presupponevano il carattere concorsuale del relativo procedimento, non ravvisabile nella specie;

15. che avverso la sentenza del Consiglio di Stato il Dott. S.G.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110 e dell’art. 111 Cost., affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera Regionale (OMISSIS); sono rimasti intimati la Regione Lazio e Sc.Al.;

16. che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha richiamato le decisioni Cass. S.U. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 27 febbraio 2017 n. 4881, Cass. S.U. 9 febbraio 2009 n. 3052 ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello e l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo;

17. che successivamente alla soppressione dell’Adunanza Camerale del 17.3.2020, disposta dal Primo Presidente con provvedimento in data 10.3.2020 ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1, il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di Consiglio per l’odierna Adunanza Camerale.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi

18. che il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 e la conseguente violazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 2 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 (primo motivo), violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e dell’art. 64, comma 4 del medesimo D.Lgs. e conseguente violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 (secondo motivo);

19. che il ricorrente (primo motivo) sostiene, in sintesi, che, diversamente da quanto affermato dai Giudici amministrativi in primo grado e in appello, l’oggetto della controversia è costituito dalla contestazione della legittimità della determinazione dell’Azienda Ospedaliera di Potenza di indire una nuova procedura attraverso un nuovo avviso pubblico piuttosto che attingere dalla graduatoria ancora vigente per l’affidamento dell’incarico di direzione della struttura complessa di “neonatologia”; asserisce che siffatta scelta si è compendiata nell’adozione di un atto che, riguardando i modi di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza, ha, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, la natura di atto di macroorganizzazione, che esula in quanto tale dalla giurisdizione del giudice ordinario e appartiene alla cognizione del giudice amministrativo; tanto sull’assunto che la decisione di indire un nuovo avviso pubblico si compendia in una scelta “a monte” che attiene alla stessa organizzazione e alle modalità di soddisfare il fabbisogno di risorse umane, analogamente a quanto avviene nei casi in cui l’Amministrazione decida di coprire il posto vacante non attraverso lo scorrimento delle graduatorie ma con l’indizione di un nuovo concorso; invoca i principi affermati nelle decisioni Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 6.11.2006 n. 23605, richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 107 del 2007 e dal Consiglio di Stato nella sentenza 3 febbraio 2015n. 508, Cass. Sez. Un. 1 dicembre 2009 n. 25254;

20. che con il secondo motivo il ricorrente, formulando plurimi profili di doglianza correlati alle diverse argomentazioni motivazionali esposte nella sentenza impugnata, imputa al Consiglio di Stato (“II introduzione e illustrazione del motivo”) di avere violato le disposizioni di legge indicate nella rubrica del motivo e di avere disatteso i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 29081 del 2018; asserisce che: la giurisdizione va individuata con riguardo alla “causa petendi” ed al “petitum” e soltanto per gli atti “a valle” può valere il principio affermato da Cass. Sez. Un. 6 novembre 2018 n. 28222 (“II – paragrafo a”, “paragrafo b), “paragrafo c)”; è irrilevante la natura unitaria o frazionata del procedimento selettivo e la tipologia di selezione, dovendo aversi riguardo alla domanda e se questa mira a contestare il potere discrezionale dell’amministrazione, sollecitandone il riesercizio, la giurisdizione appartiene al G.A. (“II – paragrafo d)”);

esame dei motivi.

21. che i motivi da scrutinarsi congiuntamente sono infondati per le ragioni di seguito esposte:

22. in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la selezione prevista nel settore sanitario introdotto nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perchè è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455; Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081; Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227; Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass. 5 marzo 2008, n. 5920);

23. a tale ultimo riguardo, è stato precisato che le procedure di selezione avviate dalle aziende sanitarie sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa (in base del D.Lgs. n. 502 del 1992 cit., art. 15-ter) sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base del medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexies) non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con la formazione di graduatoria finale e l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;

24. le modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012, citato art. 15-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, non hanno modificato, ai fini che qui interessano, la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa.

25. è stato affermato che ciò comporta che tutte le relative controversie attinenti sia alle suindicate procedure di selezione sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. S.U. 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 5 marzo 2008, n. 5920, cit.);

26. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15304, Cass. S.U. 30 gennaio 2008 n. 2031), in relazione agli di atti organizzazione generale, cd. di macro-organizzazione, hanno precisato che:

27. la disciplina dettata dalla legge per le amministrazioni pubbliche in genere è diversa da quella dettata per le aziende sanitarie;

28. la prima è contenuta del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, che dispone che “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive”;

29. la cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo, sia per ragioni di carattere ordinamentale, posto che nell’emanazione di tali atti organizzativi di carattere generale la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo e che tali atti non riguardano la gestione del rapporto di impiego del singolo dipendente, devoluta al giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, sia per ragioni di carattere testuale, posto che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, dispone che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, con conseguente differenziazione tra gli atti cd. di “macro organizzazione” di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, devoluti alla cognizione del giudice amministrativo e gli atti di organizzazione esecutiva assunti con la capacità e poteri del privato datore di lavoro;

30. la seconda, relativa all’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale, è contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, come modificato del D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168, art. 1, comma 1, che dispone che “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”;

31. diversamente da quanto accade per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti cd. di “macro-organizzazione” delle Aziende sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende Sanitarie, carattere strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227, Cass. SU 7 dicembre 2016, n. 25048, Cass. SU 4 luglio 2014, n. 15304; Cass. SU 22 luglio 2013, n. 17783, Cass. SU 30 gennaio 2008, n. 2031; Cass. sez. lav. 2 dicembre 2019 n. 31387, Cass. sez. lav. 6 novembre 2018 n. 28248, Cass. sez. lav. 29 ottobre 2018 n. 27400);

32. che deve essere qui ribadito che i provvedimenti amministrativi non sono mai di diritto privato ma sono per definizione atti di diritto pubblico (e, di converso, un atto di diritto privato non è mai e non può essere un provvedimento amministrativo) con la conseguenza che la definizione legislativa di determinati atti come atti di diritto privato esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad essi (Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15304, Cass. S.U. 30 gennaio 2008 n. 2031, cit.);

33. che, diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte formulate ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. e dal ricorrente sia nel ricorso sia nella memoria difensiva, non ha alcuna influenza sulla devoluzione della presente controversia al giudice ordinario la circostanza che nelle conclusioni del ricorso introduttivo è stata chiesta unicamente la dichiarazione di nullità e/o l’annullamento della Delib. 25 gennaio 2019, n. 91, di indizione dell’avviso pubblico per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico della Struttura Complessa di Neonatologia e della nota n. 9355 del 1.3.2019 con la quale il Direttore Generale ha respinto la richiesta del ricorrente di annullamento in autotutela di detto avviso pubblico;

34. che al riguardo deve essere riaffermato quanto già statuito (Cass. Sez. Un. 18 gennaio 2019 n. 14113, in continuità con il principio più volte ribadito da queste Sezioni Unite e riaffermato da Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2018 n. 31370) che ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale, nel caso di procedimenti (come quello dedotto in giudizio), complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi, tra cui quella dedicata all’emanazione dell’avviso pubblico, quella riservata alla selezione dei curricula, quella caratterizzata da colloqui (e non da esami orali) per l’individuazione dei candidati dell’ultima fase, quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali operare la scelta conclusiva e fiduciaria, in considerazione del principio di concentrazione delle tutele (Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2018 n. 31370), la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ricercare e ottenere una giustiziabilità frazionata, con riferimento ai singoli segmenti del procedimento, così da individuare, per ciascuna fase, il giudice avente la relativa giurisdizione);

35. che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le argomentazioni motivazionali, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso e nella memoria non prospetta argomenti idonei a disattenderli, posto che l’orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 3 febbraio 2014 n. 2290 invocata dal ricorrente è rimasto isolato e superato dall’orientamento espresso nelle già richiamate sentenze, Cass. SU 4 luglio 2014, n. 15304 e Cass. Sez. Un. 7 dicembre 2016, n. 25048;

36. che non sono pertinenti i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle decisioni (richiamate dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte e dal ricorrente nel ricorso e nella memoria) Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, e Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2017 n. 4881, Cass. S.U. 9 febbraio 2009 n. 3052 (richiamate dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte) e Cass. Sez. Un. 6.11.2006 n. 23605 e nella sentenza del Consiglio di Stato 3 febbraio 2015 n. 508 (richiamate nel ricorso) perchè pronunciate con riguardo a fattispecie in cui gli atti cd. macro-organizzazione impugnati erano stati adottati da pubbliche amministrazioni diverse dalle Aziende Sanitarie, in ambiente normativo estraneo al D.Lgs. n. 502 del 1992; analoghe considerazioni vanno svolte quanto a Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. 33212 (richiamata dal ricorrente nella memoria);

37. sulla scorta delle osservazioni che precedono va, in conclusione, affermato che “la determinazione con cui il Direttore di un’Azienda Sanitaria, per affidare l’incarico di dirigente di struttura complessa ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15 ter, indice un “nuovo” avviso pubblico invece di procedere allo “scorrimento” nell’ambito della terna selezionata nell’ambito di una precedente procedura selettiva idoneativa, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”;

38. che, in conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

39. che il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in favore della controricorrente Azienda Ospedaliera Regionale (OMISSIS); non v’è spazio per pronunzia sulle spese quanto alla Regione Lazio e ad Sc.Al. in ragione del mancato espletamento di attività difensiva (sono rimasti intimati);

40. che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliera Regionale (OMISSIS), liquidate in Euro 4.000,00 per compensi profesSionali, Euro 200, 00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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