Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19667 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19667 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sui ricorso 12096-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta c difende ope legis;

– ricorrente contro
ARMA IMPRESA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA
22, presso lo studio dell’avvocato UBERTO GASPERINI ZACCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO
PAINTERI;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 653/13/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata 11 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Con sentenza in data 15 febbraio 2017 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1491/12/16 della
Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il
ricorso della Arma Impresa Servizi srl contro gli avvisi di accertamento
per II.DD. ed IVA 2006-2007. La

cr R osservava in particolare che era

fondata la pregiudiziale eccezione della società contribuente di
invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto emesso oltre il
termine decadenziale ordinario di cui agli artt. 43, d.P.R. 600/1973, 57,
d.P.R. 633/1972.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente
ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt.
43, d.P.R. 600/1973, 37, commi 24, 25, 26, d.l. 223/2006, quali
applicabili

ratione tenzporis,

nonche la falsa applicazione del d.lgs.

128/2015 e dell’art. 1, comma 132, legge 208/2015, poiché la CTR ha
affermato l’inapplicabilità al caso di specie delle prime due disposizioni
legislative ed allo stesso tempo la retroattività delle seconde due fonti
normative evocate.
Ric. 2017 n. 12096 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

Rilevato che:

La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto
dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del
d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”,

331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non
anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
11171 del 30/05/2016, Rv. 639877 -01);
-«In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini
previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile
“ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di
presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo
procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché
ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato,
atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento
tributario» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9322 del 11/04/2017, Rv. 643795
– 01);
-«In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini
previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’IRPEF, e 57 del
d.P.R. n. 633 del 1972, per VIVA, non integra un’ipotesi di proroga dei
termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate
direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti
diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere
obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di
violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non
sussiste (per i secondi)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10345 del
26/04/2017, Rv. 643961 – 01);
Ric. 2017 n. 12096 sez. MT – ud. 21-06-2018
-3-

presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art.

-«In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli arti. 43 del
d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per
l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati
in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di
presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o

avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte
dalla 1. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro,
un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non
ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128
del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli
avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai
processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2
settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa
impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Sez. 5 – ,
Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949 – 01).
Pacifico in fatto che l’avviso di accertamento in oggetto è stato
notificato prima del 2 settembre 2015, la sentenza impugnata è
univocamente contrastante con i principi di diritto espressi in tali
arresti giurisprudenziali, del tutto consolidati nella giurisprudenza di
questa Corte, e va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
La memoria della società contribuente non induce a diverse
considerazioni/statuizioni.
PQM

Ric. 2017 n. 12096 sez. MT – ud. 21-06-2018
-4-

presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della I ,ombardia, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 2 giugno 2018

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