Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19667 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7055-2013 proposto da:

M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

IPPOLITO NIEVO 61 SC D, presso lo studio dell’avvocato ENNIO

MAZZOCCO, rappresentato e difeso dagli avvocati PIO MAURIZIO,

DOMENICO DE ANGELIS giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO BARANELLO giusta procura in calce al

controricorso;

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI

5, presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO LUCIANI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO:

udito l’Avvocato MAURIZIO PIO;

udito l’Avvocato DOMENICO DE ANGELIS;

udito l’Avvocato FABIO VERONI per delega di D. D.;

udito l’Avvocato FABIO VERONI per delega di V. E.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’improcedibilità in subordine

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Accogliendo l’appello principale proposto da V.E. (debitore esecutato), e parzialmente l’appello incidentale proposto da D.F. (creditore pignorante), nonchè rigettando l’appello incidentale proposto da M.D. (terzo pignorato), la Corte d’appello di Campobasso con sentenza 23.1.2013 n. 16, pronunciando nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., riformava la decisione di prime cure, e dichiarava che il M. era debitore nei confronti della V., alla data 6.7.2004 di notifica dell’ano di pignoramento, della somma di Euro 180.000,00; rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dal D.; condannava il M. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della V., nonchè delle spese del primo grado di giudizio in favore del D., compensando invece, tra questo ed il M., nella misura di un quarto, le spese del grado di appello.

La sentenza notificata in data 31.1.2013 è stata impugnata per cassazione, con un unico motivo, concernente plurime censure, da M.D. con atto notificato agli intimati in data 20.3.2013.

Hanno resistito con controricorso D.F. e V.E. quest’ultima depositando anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio che nel ricorso per cassazione è allegato che la sentenza di appello, depositata in data 23 gennaio 2013, è stata notificata in data 31 gennaio 2013.

Tanto onerava il ricorrente, ai fini del controllo rimesso a questa Corte della tempestività della impugnazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., nonchè della verifica della esistenza del giudicato, del deposito della copia conforme della sentenza impugnata corredata della relata di notifica. Tuttavia al mancato rinvenimento di tale documento agli atti del fascicolo regolamentare, ed alla omessa produzione della relata di notifica alla udienza di discussione (termine ultimo per il deposito di nuovi documenti relativi alla ammissibilità del ricorso ex art. 372 c.p.c.), non segue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in considerazione dell’esito positivo della verifica di tempestività della notifica in data 20.3.2013 del ricorso per cassazione rispetto alla data 23.1.2013 di pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. Corte Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015).

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotto il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

La parte ricorrente contesta al Giudice di appello di aver erroneamente ritenuto provata in base alla “controdichiarazione” sottoscritta dalle parti in data 18.6.2004 – nella quale il prezzo reale della compravendita veniva stabilito in Euro 210.000,00- la simulazione relativa non soltanto del prezzo di vendita – pari ad Euro 100.000,00- indicato nell’atto pubblico rogato in pari data 18.6.2004, ma altresì la simulazione relativa della “quietanza” di pagamento dell’ importo indicato nel contratto, rilasciata dalla V. all’acquirente, ritenendo che tale quietanza rivestisse natura di mera “clausola di stile” e che l’acquirente avesse versato, anteriormente al rogito, soltanto il minor importo di Euro 30.000,00 – fatto incontestato tra le parti- e non anche l’ulteriore somme di Euro 70.000,00 non emergendo alcuna indicazione probante in proposito dal contenuto della controdichiarazione.

Il motivo in parte non supera il vaglio di ammissibilità, in parte è infondato.

Occorre premettere che trova applicazione alla presente controversia l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”) che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, rimanendo, pertanto, circoscritto il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) al “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6 ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario- secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto soltanto qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Pertanto, al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale), residua soltanto il vizio di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053).

Orbene le censure svolte dal ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, non evidenziano specifici “fatti storici di cui è prova in giudizio e non considerati dal Giudice di appello, che potrebbero condurre, ove correttamente valutati, ad un diversa ricostruzione del fattispecie concreta favorevole al ricorrente, ma si risolvono piuttosto in una inammissibile richiesta alla Corte di una rivalutazione nel merito delle medesime risultanze probatorie (nella specie documentali) già esaminate dal Giudice di appello, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Quanto alle censure con le quali si deducono “errores in judicando” è appena il caso di rilevare come, l’ambito circoscritto della verifica del vizio di motivazione consentita in sede di legittimità, non possa essere evidentemente aggirata, riproponendo il medesimo tipo di censura per vizio motivazionale come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendo peraltro neppure specificata quale sia la violazione dell’art. 115 c.p.c. (norma che contempla il principio dispositivo in materia probatoria, e correlativamente il principio di acquisizione al giudizio di tutte le prove indipendentemente dalla parte che le abbia fornite; la disciplina dei fatti non contestati e dei fatti notori), e non assumendo autonoma rilevanza, sul piano del vizio di violazione di norma diritto processuale, il principio del “libero convincimento” del Giudice (che deve procedere dal prudente apprezzamento delle prove), rispetto alla attività del Giudice di merito volta alla individuazione, selezione, comparazione e valutazione della concludenza dei fatti ritenuti decisivi ai fini dell’accertamento della questione controversa, che può determinare soltanto un vizio attinente all’ “errore sul fatto”.

Infondata è inoltre la censura del vizio di violazione della regola del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c..

Ed infatti il Giudice di appello, se pure con formula ellittica (“l’art. 2 dell’atto notarile (ndr nel quale la parte alienante rilascia la quietanza) appare solo una mera clausola di stile”), non ha affatto inteso disconoscere gli effetti giuridici dell’atto confessorio ex art. 2735 c.c., comma 1, quanto piuttosto ha semplicemente espresso un giudizio valutativo, all’esito della comparazione delle diverse risultanze istruttorie, su elementi di prova ritenuti incompatibili, pervenendo al convincimento della recessività della attestazione di pagamento, risultante dall’atto notarile (ed alla quale non era estensibile la efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico), rispetto al mancato disconoscimento da parte del M. della controdichiarazione “che stabiliva il prezzo e le modalità di versamento dello stesso”, nonchè al dato incontestato dell’effettivo pagamento della minore somma di Euro 30.000,00 eseguito secondo le modalità ed i tempi previsti nella controdichiarazione.

Sul punto il ricorrente si limita ad affermare, in via del tutto astratta ed avulsa dal concreto giudizio probatorio compiuto dalla Corte territoriale, che dal prezzo reale indicato nella controdichiarazione non poteva inferirsi, in via presuntiva, la “simulazione” della quietanza, ostandovi anche la inammissibilità del ricorso alla prova ex art. 2727 c.c., atteso il divieto di cui agli artt. 1417 e 2726 c.c., e art. 2729 c.c., comma 2: ma tale censura, da un lato, non inficia la ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dal Giudice di appello; dall’altro omette del tutto di trascrivere il contenuto, sia della controdichiarazione, che dell’art. 2 dell’atto di pubblico, sicchè alla Corte rimane precluso verificare l’errore in ipotesi commesso dalla Corte territoriale nella interpretazione del contenuto delle disposizioni della controdichiarazione ed in particolare delle “modalità di versamento” del prezzo in essa previste e dalle quali la Corte territoriale ha invece desunto (correttamente: secondo quanto riferisce in ordine a tali modalità cronologiche la resistente V., nel controricorso a pag. 4) la manifestazione di volontà delle parti contraria alla dichiarazione liberatoria di quietanza rilasciata in pari data (risultando quindi del tutto irrilevante il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza che nega l’ammissibilità della prova per testi e presuntiva della simulazione della quietanza).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 7, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte: – rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle parti resistenti, in Euro 5.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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