Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19666 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19666 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 8142-2017 proposto da:
FIORILLO LAZZARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TARANTO n.95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
D’AMBROSIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
EQUITALIA

SERVIZI

DI

RISCOSSIONE

S.P.A.

P.I.137568810022, incorporante di EQUITALIA NORD S.P.A.,
EQUITALIA CENTRO S.P.A., EQUITALIA SUD S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di( ‘,as Fazione, nppre!–;entfita e difesa dall’avvocato

ARTI :,N1 I()

BALDI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

contro
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO ;

– intimato avverso la sentenza n. 8103/2/2016 della COMMISSIONE

DISTACCATA di SALERNO, depositata il 23/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 8103/2/2016, depositata il 23 settembre 2016, la CTR
della Campania — sezione staccata di Salerno — accolse parzialmente
l’appello proposto dal sig. Lazzaro Fiorillo nei confronti di Equitalia
Sud S.p.A., nel contraddittorio anche con il Comune di Montecorvino
Pugliano, avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva invece
integralmente rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso
avvisi d’intimazione di pagamento per TARSU dovuta nei confronti
del suddetto Comune per gli anni 2000 e 2001.
La CTR ritenne che fosse prescritto il credito tributario relativo alla
sola annualità 2000, sul presupposto che dovesse applicarsi il termine
decennale di prescrizione.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi.
Ric. 2017 n. 08142 sez. MT – ud. 05-04-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE

L’agente della riscossione resiste con controricorso, mentre l’intimato
Comune non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. per avere ritenuto la CTR nella fattispecie, inerente a tassa per lo

quinquennale di prescrizione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente formula analoga denuncia di
violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo trovare applicazione, nella
fattispecie, anche alla stregua dell’indirizzo espresso dalla
giurisprudenza di questa Corte in materia, il termine quinquennale di
cui all’art. 2948 c.c. e non quello ordinario decennale di cui all’art. 2946
c.c.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto
tra loro connessi.
Essi sono manifestamente fondati.
Non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, come
chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre
2016, n. 23397), l’art. 2953 c.c., che prevede l’applicabilità del termine
decennale di prescrizione, non essendo nella fattispecie in esame la
pretesa fondata su giudicato.
Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del
tributo, TARSU, di cui alla cartella di pagamento sottesa all’avviso
d’intimazione di pagamento, che, come più volte questa Corte ha avuto
modo di affermare, è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art.
2948, n. 4), c.c. (cfr. Cass. sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass.
sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283).
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione
Ric. 2017 n. 08142 sez. MT – ud. 05-04-2018
-3-

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il termine decennale e non quello

dell’impugnata sentenza.
3.1. Non essendo in contestazione tra le parti le date delle notifiche dei
rispettivi atti, la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo
ulteriori accertamenti di fatto, con l’accoglimento del ricorso originario
del contribuente anche riguardo all’intimazione di pagamento inerente

la notifica della cartella relativa all’annualità 2001, avvenuta il 21 giugno
2006 e quella dell’intimazione di pagamento in data 29 ottobre 2012 è
maturato un periodo temporale superiore al quinquennio di
prescrizione del tributo in oggetto.
4. Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio del
doppio grado di merito, con condanna della controricorrente e
dell’intimato in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P. Q.1\1.
Accoglie il ricorso, cassa nei termini di cui motivazione la sentenza
impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie integralmente
l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e
condanna la controricorrente e l’intimato in solido al pagamento in
favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori
di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

alla TARSU dovuta per l’anno 2001, rilevandosi che, in ogni caso, tra

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA