Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19666 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. un., 21/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 21/09/2020), n.19666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32180/2019 proposto da:

F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AGOSTINO RICHELMY 38, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

GENTILE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.P.A., C.O.N.I. –

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, A.D.L.,

B.M., D.S., D.L.V.,

D.N.G., F.F., F.J., G.C.,

I.S., M.A., D.S.A.M.,

P.J., S.A., MA.AL., SO.MI., GO.ST.,

s.s.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

15389/2018 del TRIBUNALE di BARI.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, affermi come la controversia rientra nella

giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione ha agito nei confronti della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, del C.O.N.I. nonchè delle persone fisiche indicate in epigrafe, dinanzi al Tribunale di Bari, ed ha chiesto: a) dichiararsi la nullità del provvedimento adottato dal C.O.N.I. di commissariamento straordinario del presidente federale, del consiglio di presidenza e del consiglio federale della F.I.G.C., con conseguente nullità degli atti e provvedimenti del commissario straordinario che avevano portato all’esclusione dell’attrice dal campionato di calcio della Lega di serie B per la stagione sportiva 2018-2019, allo svincolo di tutti i tesserati e all’azzeramento del patrimonio aziendale costituito dal valore di mercato dei suoi giocatori; b) accertarsi l’inadempimento contrattuale dei medesimi giocatori e del direttore sportivo per aver abbandonato ingiustificatamente il ritiro pre-campionato in data 16 luglio 2018; c) condannarsi i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno.

Dichiarato il fallimento della società attrice in data 14 gennaio 2019, il giudizio è stato proseguito dal Fallimento.

La F.I.G.C. si è costituita ed ha, per quanto rileva, formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda contro di essa rivolta, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo.

2. – La F.I.G.C. ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nessuna delle parti del giudizio di merito ha svolto difese in questa sede.

3. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del P.G., depositate il 12 marzo 2020, di declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato che:

4. – A fondamento del ricorso la F.I.G.C. ha osservato che l’originaria attrice e successivamente il Fallimento avevano posto a base della pretesa risarcitoria indirizzata nei suoi confronti atti adottati da essa Federazione nell’espletamento di poteri pubblicistici demandatile in materia di ammissione ai campionati professionistici.

Ritenuto che:

5. – Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda spiegata da (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione e poi dal Fallimento nei confronti della F.I.G.C..

Vale osservare che queste Sezioni Unite hanno da tempo affermato che l’azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 3, convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo, che, all’art. 4 dell’allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all’art. 133, comma 1, lett. z), ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, fermo restando che l’azione risarcitoria proposta nei confronti di soggetti privati è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21577, in linea con la giurisprudenza precedente ivi richiamata).

Nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la società allora attrice ha sostenuto che tale orientamento dovrebbe essere rivisto, dal momento che le Sezioni Unite avrebbero dato per presupposto nella propria decisione “il fatto che permanesse, nel testo del D.L. n. 220 del 2003, art. 3, comma 1, il riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riferimento che, invece, è stato sostituito da “è disciplinata dal codice del processo amministrativo””, in forza del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 13, all. 4.

Ma l’argomento, indipendentemente dalla sua fondatezza, non è pertinente, giacchè la controversia nell’occasione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite era stata instaurata nel 1995 dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, sicchè sorgeva questione degli effetti della disposizione del 2003, e poi di quella del 2010, sul processo già in corso: mentre, nel caso in esame, l’intera vicenda processuale, sorta nel 2018, si è svolta nel vigore del citato art. 133, comma 1, lett. z), del codice del processo amministrativo, che da solo basta, inequivocabilmente, al radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia introdotta da (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione nei confronti della F.I.G.C..

In esso, infatti, è stabilito che: “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:… z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”. E, come si è già detto, (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione ha nel giudizio in discorso dedotto per l’appunto la “nullità” degli atti e provvedimenti di F.I.G.C. che avevano portato all’esclusione dell’attrice dal campionato di calcio della Lega di serie B.

8. – In conclusione, la domanda proposta dalla originaria attrice nei confronti della F.I.G.C. è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese. Considerato che il regolamento preventivo di giurisdizione non costituisce mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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