Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19665 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19665 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 7977-2017 proposto da:
STAGNO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROSARIO CRISTINI;
– ricorrente colitIV

A( ENZIA DELLE UN`FRA`i

063() 391 001, in per~a del

Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2594/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 31/10/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Ragioni della decisione
La Corte,
bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 2594/3/2016, depositata il 31 ottobre 2016, la CTR
della Puglia rigettò l’appello principale proposto dal dott. Luigi Stagno,
accogliendo viceversa l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle
Entrate, avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva parzialmente
accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio — rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal professionista, medico in
convenzione col Servizio sanitario nazionale e specialista libero
professionista, per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste
con controricorso.
1. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il secondo motivo,
con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Omessa
e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.», stante l’assoluta inidoneità della motivazione a
rivelare le effettive rationes decidendi tanto del rigetto dell’appello
principale del contribuente avverso la pronuncia di primo grado,
quanto dell’accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, con
Ric. 2017 n. 07977 sez. MT – ud. 05-04-2018
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

conseguente conferma in toto della legittimità del diniego di rimborso
dell’IRAP versata dal professionista per gli anni in contestazione.
Il motivo, da intendersi, di là dalla non corretta indicazione in rubrica,
articolato effettivamente come denuncia di

error in procedendo, in

relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla nullità

motivazione apparente, è manifestamente fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass.
sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile
2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez.
unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n.
8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007,
n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della
sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza
un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo,
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento.
Nel caso di specie la sentenza impugnata, in maniera del tutto
apodittica, quanto al rigetto dell’appello principale del contribuente, si
è limitato ad esprimere la valutazione che le prove offerte dal
contribuente quanto all’insussistenza del requisito dell’autonoma
organizzazione «non siano state affatto idonee» a dimostrarne
l’inesistenza, specularmente argomentando quanto all’accoglimento
dell’appello incidentale dell’Ufficio, omettendo completamente
d’indicare gli elementi dai quali abbia tratto il relativo convincimento.
2. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, comportando la
cassazione dell’impugnata pronuncia, determina l’assorbimento del
primo motivo.
Ric. 2017 n. 07977 sez. MT – ud. 05-04-2018
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della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione o

3. La Commissione tributaria regionale della Puglia, cui la causa va per
l’effetto rinviata per nuovo esame, provvederà altresì in ordine alle
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo di ricorso, assorbito

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda anche di
provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

il primo.

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