Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19665 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27704/2014 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato

MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPGI ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI

AMENDOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

e contro

E.N.P.A.L.S. ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA LAVORATORI

SPETTACOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3185/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014, R.G.N. 513/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA per delega Avvocato MATTIA

PERSIANI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 22 maggio 2014, la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito dell’annullamento della prima pronunzia della medesima Corte d’Appello, riformava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava l’opposizione proposta dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a carico della medesima dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” – INPGI per il pagamento di contributi omessi con riferimento alla posizione previdenziale di un operatore di ripresa, come tale assicurato dalla Società datrice presso l’ENPALS e l’INPS, parimenti chiamate in giudizio, ma riconosciuto in sede giudiziaria, con sentenza del Pretore di Milano, giornalista e, per effetto di una successiva sentenza del Pretore di Bologna, avente diritto alle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento come tale;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte, non estinto per prescrizione il credito retributivo azionato dall’INPGI e, pertanto, da accertarsi tale pretesa creditoria sulla base di tutte le domande ed eccezioni originariamente formulate dall’Istituto, ivi comprese quelle non accolte o non esaminate in prime cure, dovendosi escludere che, in difetto di espressa riproposizione le stesse possano dirsi rinunciate, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla RAI S.p.A., posto che l’effetto devolutivo va valutato con riferimento all’originario giudizio di appello proseguito, epurato del solo illegittimo atto conclusivo cassato, per effetto del rinvio e della successiva riassunzione e sussistente la pretesa creditoria medesima in ragione del passaggio in giudicato di entrambe le pronunzie di accertamento della qualifica e del relativo trattamento, non valendo nè l’effetto liberatorio del versamento della contribuzione all’ENPALS ed all’INPS nè la buona fede del solvens, con conseguente infondatezza delle domande subordinate relative al trasferimento della contribuzione versata agli Istituti creditori apparenti ed all’applicazione del più tenue regime sanzionatorio di cui alla L. n. 48 del 1988, art. 4;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAI S.p.A., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPGI, mentre l’INPS, pur intimato, in proprio e quale incorporante l’ENPALS, non ha svolto alcuna attività difensiva;

che sia la RAI S.p.A. che l’INPGI hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la RAI S.p.A. ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, lamenta la non conformità a diritto della statuizione relativa al rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito contributivo azionato dall’INPGI, atteso che lo specifico profilo esaminato dalla Corte territoriale in funzione di giudice di rinvio, attinente al termine di efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione dato dalla denuncia del lavoratore interessato, diverso da quello, relativo alla scadenza del termine residuo di prescrizione del credito ex art. 252 disp. att. c.c., in base al quale questa Corte aveva escluso la prescrizione del credito, viceversa dichiarata nella sentenza, poi cassata, della Corte d’Appello di Roma, comportava, alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, un esito contrario; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 394 e 346 c.p.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver accolto il ricorso in riassunzione dell’INPGI in assenza di specifiche allegazioni e deduzioni che tenessero conto del principio di diritto enunciato da questa Corte in conseguenza del quale si richiedeva alla Corte d’Appello di Roma in funzione di giudice del rinvio una “nuova indagine” in ordine alla pretesa creditoria azionata;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 633 c.p.c., è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale omesso di procedere, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte, ad una nuova indagine circa i presupposti legittimanti la pretesa creditoria azionata dall’INPS in sede monitoria, avendo la Corte territoriale ritenuto a tal fine rilevante il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI, da ritenersi invece non supportato da alcuna prova (il diritto alle differenze retributive dovute in relazione al riconosciuto inquadramento come giornalista del telecineoperatore G.I., era stato sancito in un giudizio in cui l’INPGI non era parte, con sentenza che non lo specificava nel quantum e non poteva costituire titolo per il recupero del credito contributivo da parte dell’Istituto), che doveva fornirsi, viceversa e con onere a carico dell’Istituto, nel giudizio di rinvio;

che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116,comma 20, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis e comunque in ragione della natura privatistica dell’Ente previdenziale, della norma sopravvenuta nelle more del giudizio di primo grado per la quale il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente ed obbliga l’ente che ha ricevuto il pagamento a provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione;

che nel quinto motivo la Società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116,commi da 8 a 18, in relazione al pronunciamento della Coorte territoriale che esclude l’applicabilità alla fattispecie del più favorevole regime sanzionatorio di cui alla predetta normativa, non potendo a questa riconoscersi efficacia retroattiva e non essendo comunque suscettibile di applicazione automatica;

che nel sesto motivo la dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 48 del 1988, art. 4, comma 1, lett. B, è tesa a censurare la sancita inapplicabilità alla fattispecie anche del regime sanzionatorio ivi contemplato, stante l’inconfigurabilità, al di là del carattere oggettivo dell’incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, di un caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;

che il primo motivo deve ritenersi infondato, essendo la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, tenuta a pronunziarsi in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte e posto a fondamento della pronunzia di annullamento con rinvio della prima decisione della Corte d’Appello e, per costante insegnamento di questa Corte, il principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente resta intangibile anche a fronte di un’eventuale difforme giurisprudenza sopravvenuta;

che parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendo condividersi, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 20064/2013 ma già in precedenza Cass. 2309/2007), quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine al doversi valutare, quanto al giudizio di rinvio, la devoluzione della materia al giudice del gravame con riferimento all’originario giudizio di appello di cui quello di rinvio costituisce la mera prosecuzione epurato del suo provvedimento conclusivo in quanto non conforme alla regola di diritto ritenuta violata da questa Corte e dovendo aggiungersi che il richiamo all’art. 346 è in conferente perchè riferibile solo all’appellato (mentre l’INPGI era appellante);

che infondato si rivela altresì il terzo motivo, dovendo condividersi il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’essere la pretesa creditoria azionata dall’INPGI in sede monitoria e ribadita nel giudizio di opposizione comprovata in relazione all’accertamento compiuto dalle sentenze passate in giudicato circa la natura giornalistica dell’attività cui il G. era addetto ed il trattamento economico al medesimo spettante, elementi con riguardo ai quali l’obbligo contributivo della Rai S.p.A. nei confronti dell’INPGI doveva dirsi sussistente ed esattamente quantificabile;

che, inoltre, deve ricordarsi come, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non già l’esistenza delle condizioni dell’azione al momento della proposizione del ricorso in via monitoria, bensì l’esistenza delle stesse al momento della decisione della controversia; in altre parole l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione sulla fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l’obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o non) il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (ex aliis, Cass. n. 16767/2014, Cass. n. 15037/2005, Cass. n. 5844/2006, Cass. n. 5055/1999, Cass. n. 3628/1987 e innumerevoli altre), per cui quand’anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all’art. 633 c.p.c., resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 633 c.p.c., all’epoca di emissione del decreto opposto, ma – puramente e semplicemente – l’esistenza del diritto azionato dal creditore;

che ancora deve rilevarsi come, per di più, l’esistenza giudizialmente accertata di un rapporto di lavoro importa di per sè il diritto di credito contributivo in capo all’istituto previdenziale, pur ove questi non abbia partecipato al relativo giudizio;

che l’infondatezza del quarto motivo va ritenuta in relazione all’orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 11023 del 2006;

che con riferimento alla medesima pronunzia di questa Corte, peraltro conforme alla decisione n. 4808 del 2005 resa da questa Corte a sezioni unite, va sancita l’infondatezza del quinto motivo;

che, quanto al sesto motivo, il riferimento al carattere oggettivo dell’incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo quale elemento necessario al fine di escludere la qualificazione dell’omesso versamento dei contributi in termini di evasione vale a legittimare la pronunzia della Corte territoriale con conseguente infondatezza anche di tale motivo;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell’INPGI, nulla spese riguardo agli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA