Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19665 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. un., 21/09/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 21/09/2020), n.19665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37225/2019 proposto da:

C.M.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CESCHINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO RESTIGNOLI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANUELA TIRINI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1323/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCA CERONI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte,

in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice

italiano.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. C.M.J. ha contratto matrimonio con B.A. il (OMISSIS). I due coniugi si sono trasferiti in (OMISSIS) la signora C. è rientrata a (OMISSIS) dove entrambi vivevano prima del matrimonio, e dove la stessa ha trovato un alloggio nel (OMISSIS). Nel (OMISSIS) la signora C. ha proposto un ricorso di divorzio a (OMISSIS), successivamente rinunciato nel (OMISSIS). Nel (OMISSIS) il sig. B. ha proposto ricorso per divorzio a (OMISSIS), che in primo grado si è chiuso con una pronuncia declinatoria della giurisdizione. In data 22 febbraio 2019 la Corte d’Appello di Madrid, adita dal signor B. ha sospeso il procedimento per litispendenza con quello instaurato a (OMISSIS). Il (OMISSIS) il sig. B. ha instaurato giudizio di separazione personale presso il Tribunale di La Spezia. Il (OMISSIS) la signora C. ha ritirato il precedente ricorso davanti alla Corte di Londra ma ne ha proposto uno nuovo avendo maturato il requisito di residenza ai fini della competenza giurisdizionale.

2. In pendenza del giudizio di separazione personale C.J. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione rilevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito.

3. Il sig. B. ha fondato il radicamento della giurisdizione su un certificato anagrafico dal quale risulta la sua residenza a (OMISSIS) dal (OMISSIS). Risulterebbe pertanto integrato il requisito di cui all’art. 3 del Reg. CE n. 2201 del 2003 secondo il quale uno dei fori concorrenti per i giudizi di separazione o divorzio è la residenza abituale dell’attore, se cittadino di uno Stato membro, da identificarsi nel luogo in cui abbia risieduto per sei mesi immediatamente prima del ricorso.

4. Secondo la ricorrente, tuttavia, la registrazione anagrafica che attesta la residenza è fittizia e non corrisponde a quella abituale del ricorrente. Il coniuge ha sempre vissuto fuori dell’Italia fin dai tempi dell’Università ((OMISSIS)) ma non ha mai stabilito domicilio a (OMISSIS) dove non può svolgere la propria attività imprenditoriale. La società del sig. B. si trova negli USA in (OMISSIS). Dal profilo Instagram emerge che negli anni 2017/2018/2019 lo stesso è stato sempre all’estero.

In conclusione, egli non è abitualmente residente in Italia e, conseguentemente non può radicarsi in Italia la giurisdizione nel procedimento di separazione personale.

5.Ha resistito con controricorso il sig. B., affermando di risiedere anagraficamente a (OMISSIS); di essere nato in questa città, di avervi affetti familiari e radici sociali; di far parte di una famiglia che ha sempre commerciato in marmo come attestato dalla società Stalgi di cui è responsabile per l’export; di essersi trasferito in Qatar e di essere rientrato definitivamente in Italia dal marzo 2018; di aver ricevuto revoca del permesso di soggiorno del Qatar nell’aprile 2018 e di essersi stabilito a (OMISSIS), dove gode di una porzione del più ampio immobile di famiglia, in autonomia, anche per poter riprendere il lavoro con la Stalgi, che ha sede a (OMISSIS), dopo il rientro dal (OMISSIS). La società svolge attività di acquisto di lastre e blocchi di marmo, preparazione e lavorazione del materiale che è stato spedito in (OMISSIS) dal laboratorio che si trova a 15 km dall’abitazione del sig. B..

In conclusione, per il resistente la giurisdizione deve radicarsi in Italia, dove lui risiede stabilmente da oltre sei mesi come richiesto dall’art. 3 del Reg. CE 2201 del 2003.

6. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano, osservando che il giudice spagnolo, il quale ha disposto la sospensione ex art. 19, Reg. 2201 del 2003, non si è dichiarato competente ed anzi potrebbe declinare la propria giurisdizione, anche perchè tale giurisdizione è negata proprio dalla attuale ricorrente, ancorchè cittadina spagnola. Il meccanismo della competenza Eurounitaria opera soltanto ove vi sia un giudice che si sia dichiarato competente, esplicitamente od implicitamente. Pertanto, poichè il resistente risulta effettivamente avere stabilito da oltre sei mesi la residenza abituale in Italia, la giurisdizione si radica nel nostro paese.

6.1 La ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestante la riassunzione davanti al giudice di primo grado del procedimento di divorzio spagnolo, avvenuta dopo la proposizione del ricorso per regolamento preventivo.

7. Deve essere preventivamente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale rilasciata da C.J. in quanto non vi è menzione della data di rilascio. Come esattamente rilevato nella requisitoria del Procuratore generale, la procura speciale allegata al ricorso è espressamente destinata al “procedimento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto il regolamento preventivo di giurisdizione inerente la domanda di separazione giudiziale (…) avanzata nel procedimento R.G. 1323 del 2019 dinanzi al Tribunale di (OMISSIS)”. La inequivocità del testo rende superflua la indicazione della data di rilascio.

8. L’esame del ricorso richiede in primo luogo lo scrutinio dell’ammissibilità del regolamento preventivo proposto. A questo fine è necessaria una corretta collocazione temporale dei giudizi intrapresi dalle parti non essendo in discussione che la Corte d’Appello di Madrid abbia in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, che aveva declinato la propria giurisdizione, deciso di sospendere il procedimento “fino a quando i tribunali inglesi decidano sulla propria giurisdizione sulla causa di divorzio presentata dalla signora C. e alla cui risoluzione è soggetta l’eventuale competenza dei tribunali spagnoli”. (Così il dispositivo della Corte d’Appello secondo la traduzione giurata dimessa in atti).

8.1. La sequenza temporale dei predetti procedimenti non è in discussione tra le parti e risulta dall’esame degli atti. Il primo procedimento riguarda la causa di divorzio proposta dalla signora C. a (OMISSIS). Il secondo giudizio è stato incardinato dal signor B. presso il Tribunale di Madrid (marzo 2018) ed ha dato luogo al provvedimento di sospensione emesso dalla Corte d’Appello di Madrid il 22 febbraio 2019. Il giudizio di separazione personale è stato incardinato davanti al Tribunale di La Spezia il 18 novembre 2019 e il primo procedimento instaurato a (OMISSIS) si è chiuso il (OMISSIS). Contestualmente è stato instaurato, sempre a (OMISSIS), dalla ricorrente un nuovo procedimento di divorzio. Il procedimento incardinato in Spagna, peraltro riassunto con atto notificato il 10/12 febbraio 2020, all’esito della chiusura di quello incardinato per primo a (OMISSIS) è, allo stato, il giudizio preventivamente instaurato, in quanto pendente fin dal marzo 2018, alla luce del sistema regolativo della litispendenza unionale stabilito nell’art. 19 del Regolamento UE n. 2201 del 2003. Il comma 1 della norma stabilisce che il giudice successivamente adito (nella specie quello italiano) è tenuto a sospendere il giudizio fino a che non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Ne consegue che quest’ultima autorità giurisdizionale è temporaneamente priva del potere di assumere una decisione sulla giurisdizione, dovendo, per esercitare la propria potestas iudicandi, attendere la conclusione del giudizio preventivamente adito (quello spagnolo) che, peraltro, non versa più in una fase di “stallo”, essendo stato già riassunto, coerentemente con il quadro legislativo unionale descritto. La pendenza del procedimento spagnolo impedisce, pertanto, al giudice di merito italiano di contestare la giurisdizione del giudice preventivamente adito ed alle Sezioni Unite della Corte, astrattamente tenute secondo il sistema processuale di diritto interno, di provvedere allo scrutinio richiesto con il regolamento preventivo. Tale scrutinio potrà essere ripristinato solo ove il giudice spagnolo (preventivamente adito) declini definitivamente la propria giurisdizione, risultando in tale ipotesi il giudice italiano quello preventivamente adito.

8.2 Il principio sopra illustrato è stato, peraltro, già affermato dalle S.U. di questa Corte nella pronuncia n. 12638 del 2019, in fattispecie caratterizzata dal potenziale conflitto tra due ipotesi di giurisdizione esclusiva, così massimata: Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell’Unione Europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch’esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione”. Il medesimo principio è stato riaffermato molto di recente con la pronuncia n. 12865 del 2020, con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha affermato il principio applicato.

9. In conclusione, il regolamento preventivo di giurisdizione proposto deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente procedimento devono essere interamente compensate per la relativa novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente le spese processuali del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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