Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19665 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 16/09/2010), n.19665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22523-2009 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. LOJODICE OSCAR,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, che lo rappresentano e

difendono, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3816/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

7.10.08, depositata il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 23 ottobre 2008 con cui la Corte d’appello di Bari condannava l’Inps a pagare a C.A. l’indennità di maternità e al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

Letto il ricorso della C. con un unico motivo e il controricorso dell’Inps;

Rilevato che con l’unico mezzo si denunzia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e delle tariffe forensi.

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi ivi esposti sono condivisibili, perchè il motivo, concernente la violazione di legge, manca completamente dei quesiti di diritto; l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto Decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Rilevato che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza D.L. 30 settembre 2003, n. 326, ex art. 42, comma 11 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, in mancanza della prescritta dichiarazione sui limiti reddituali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta, oltre mille Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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