Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19665 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7970-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGIA LAZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FIORINI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., M.G.;

– intimati –

Nonchè da:

M.G., S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato

SILVANA MELIAMBRO, rappresentati e difesi dall’avvocato SABRINA

TODARO giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 300/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO TROTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS), i dottori S.A. e M.G. convennero in giudizio P.A. con cui avevano stipulato un contratto di locazione, per la loro attività professionale di odontoiatri, chiedendo la nullità di due clausole con cui era stato previsto un incremento pari al 100% dell’indice ISTAT dal secondo anno, ed un aumento del 10% rispetto all’ultimo canone pagato a partire dal settimo anno. Chiesero anche la restituzione di quanto indebitamente percepito dal locatore.

Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso con la sentenza n. 8/2013 ha dichiarato la nullità solo della clausola del contratto di locazione nella parte in cui aveva previsto l’aggiornamento del canone del 100% anzichè del 75% dell’indice Istat, condannando il P. alla restituzione della somma di Euro 1.221,42.

2. La decisione è stata parzialmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 300 del 21 febbraio 2014. La Corte ha confermato la legittimità della clausola con cui si prevedeva l’aumento del 10% del canone e la nullità di quella relativa all’aumento ISTAT, ma ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che la somma da restituire fosse pari ad Euro 8.596,02.

3. Avverso tale decisione, P.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo, illustrato da memoria.

3.1 Resistono con controricorso e ricorso incidentale S.A. e M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo, il ricorrente principale deduce la “erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Erronea applicazione della tabella di cui all’allegato 2 alla C.T.U. resa nel giudizio di primo grado”.

Lamenta che la Corte d’Appello ha mal interpretato le conclusioni del C.T.U. e conseguentemente lo ha condannato alla restituzione di una somma maggiore e non dovuta.

Il motivo è infondato.

A parte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la somma da restituire fosse pari ad Euro 8.596,02 perchè ha valutato che da un certo periodo il canone era stato aumentato del 10A. Ed, in ogni caso, il giudice riporta quanto stabilito dal c.t.u. nelle sue conclusioni e mai impugnate dal ricorrente.

5. Con l’unico motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la “violazione ed errata applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79”.

Sostengono che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto legittima la clausola relativa all’aumento automatico del 10% del canone di locazione a partire dal settimo anno sostenendo che la previsione era correlata ad una data specifica e commisurata ad una puntuale indicazione di un’aliquota. Il giudice del merito ha errato perchè non ha considerato che l’aumento secco del 10% non era in realtà legato ad alcun elemento predeterminato e quindi elusivo dell’art. 32 della legge sull’equo canone.

Anche tale motivo è infondato.

E’ principio di questa Corte che la libera determinazione del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo consente di concordare il canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, purchè la misura, ex art. 32 della legge sull’equo canone, sia ancorata ad elementi predeterminati nel contratto, idonei a regolamentare l’equilibrio economico del rapporto senza incidere sulla disciplina delle variazioni annue del potere di acquisto della moneta, mentre è contra legem, e come tale nulla per violazione di nonna imperativa, se costituisce un espediente per neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, in violazione dei limiti quantitativi previsti dal sistema normativo. L’interpretazione di tale clausola, pertanto, deve tener conto dell’intero contesto delle clausole del contratto e del comportamento contrattuale ed extracontrattuale delle parti contraenti (Cass. n. 17061/2014). Nel caso di specie come si evince a pag. 3 e 4 della sentenza, il giudice del merito ha interpretato tale clausola nel suo insieme.

6. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti rigetta entrambi i ricorsi, principale e incidentale, e compensa le spese del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

la Corte rigettai ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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