Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19664 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19664 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Landolfi Gelsomina, elett.te dom.to in Roma, alla via Tor Fiorenza 56, presso lo studio
dell’avv. Francesco Di Giorgio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 177/34/2011
depositata il

19/5/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/7/2013 dal Dott. Marcello 1acobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;

Svolgimento del processo
La controversia promossa da Landolfi Gelsomina contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 53/3/2009 che aveva accolto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 071220700022126000 per irpef 2002.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15140/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 27/08/2013

t

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 11/7/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

dell’art. 6 comma 1 e 5 della L. 212/2000 laddove la CTR ha ritenuto non obbligatoria la
preventiva comunicazione di cui alla norma citata.
La censura è infondata. Come chiaramente risulta dal testo di legge, e come nel periodo più
recente questa Corte ha costantemente affermato in tema di riscossione delle imposte, l’art.
6, comma 5, cit. non impone, dunque, l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi
in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
art. 36 bis ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”
(v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010). Situazione, quest’ultima, che non ricorre (o comunque non necessariamente ricorre) nel caso soggetto alla ripetuta disposizione,
che suppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in
dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. È agevole affermare che, se il legislatore
(come implicitamente ritenuto dalla commissione regionale) avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei
tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso
(Sentenza n. 8342 del 2012).
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. laddove la
CTR non ha vagliato le doglianze da essa specificamente articolate.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi
in sede di legittimità un vizio di carenza di motivazione , è necessario, da un lato, che al
giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro
esatti termini, nel ricorso per cassazione. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 11/7/2013

Depositato in Cancelleria

residente
Cicala

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 36 bis del dpr 600/73 e

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