Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19664 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V.B.;

– Intimato –

avverso il decreto n. 928/08 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,

depositato l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Prefettura di Bologna ricorre avverso il provvedimento del giudice di pace di Bologna dell’11 febbraio 2009 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione emesso il 30 settembre 2008 dal Prefetto di Bologna nei confronti del cittadino (OMISSIS) V. C. perchè dopo essere stato espulso con decreto del 28 luglio 2006 aveva fatto rientro in Italia senza autorizzazione del Ministero dell’Interno. Il giudice di Pace ha rilevato che, avendo il cittadino straniero contratto matrimonio in (OMISSIS) con una cittadina (OMISSIS) in data 11 maggio 2007, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 3 e 5 poteva circolare e soggiornare liberamente in Italia.

Il C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si censura il provvedimento impugnato affermando che la libertà di circolazione e soggiorno nei paesi UE di coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione incontrerebbe un limite nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia stato in precedenza colpito da provvedimento espulsivo.

Il secondo motivo deduce che il cittadino straniero non avrebbe dimostrato di avere diritto al soggiorno per tre mesi dalla data di ingresso nel territorio nazionale.

Il terzo motivo contesta l’accertamento dell’esistenza del matrimonio che sarebbe basata soltanto sulla produzione delle copie non legalizzate di due atti di matrimonio (uno (OMISSIS)).

L’impugnazione del decreto di espulsione sarebbe tempestiva decorrendo il termine per proporla dalla data della convalida e non da quella del provvedimento di espulsione è infondato.

2. Il ricorso è infondato.

Il D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 4 e 5 attribuiscono al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione il diritto di ingresso e circolazione nei paesi dell’Unione con il rispetto delle condizioni previste dalle norme indicate che, nella specie, sono pacificamente sussistenti. Per il periodo in cui il cittadino extracomunitario ha diritto di soggiornare (D.Lgs. cit., art. 6) pertanto non può essere espulso.

La questione prospettata con il secondo motivo è nuova mentre la censura di cui al terzo motivo è inammissibile perchè diretta a censurare la valutazione delle prove che il giudice di pace ha effettuato con argomentazione corretta e sufficiente.

Nulla sulle spese non avendo il cittadino straniero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso del Prefetto di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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