Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19664 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19664 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 7965-2017 proposto da:
SI2.IT S.R.L. C.F./P.I.04342061001, quale società costituita a seguito
della fusione della società B.B.S. S.R.L., della Società Italiana
Finanziaria Immobiliare Mediterranea S.I.F.M. S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA., VIALE AMERICA nii prvgg() h-) snidi() dell’avvocato
PATRITL‘

ANI, che la rappresenta e difende iinintinctit;

disgiuntamente all’avvocato ALI-_,SSANDRO BERTOLINI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

Data pubblicazione: 24/07/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1587/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1587/31/2016, depositata il 20 settembre 2016, la
CTR della Toscana accolse, come da dispositivo, l’appello principale
della SI2.IT S.r.l. (di seguito società) in merito al recupero IVA,
nonché l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate in merito alle
spese di competenza, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado che aveva accolto parzialmente il ricorso originariamente
proposto dalla società B.B.S. S.r.l., poi fusa, unitamente ad altra
società, nella SI2.IT S.r.l., avverso avviso di accertamento per IRES,
IVA ed IRAP per l’anno 2006.
Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate intimata non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e
del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111,
comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132

Ric. 2017 n. 07965 sez. MT – ud. 05-04-2018
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partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO

c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la
decisione impugnata abbia accolto l’appello incidentale dell’Ufficio
avverso la pronuncia di primo grado sulla base di un percorso
argomentativo obiettivamente contraddittorio e perplesso, inidoneo a
consentire il controllo sull’effettiva ratio decidendi, con riferimento ai

in termini di mera possibilità relativamente alla riferibilità dei requisiti
di certezza e determinabilità nell’anno 2005.
2. Con il secondo motivo ugualmente la ricorrente denuncia nullità
della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione
dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992
e dell’art. 132 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
essendo la decisione impugnata totalmente priva di motivazione nella
parte in cui ha respinto l’appello della contribuente con riferimento alla
ripresa a tassazione conseguente all’omessa dichiarazione di elementi
positivi di reddito per Euro 150.000,00.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, implicando
entrambi la denuncia di carenza motivazionale talmente grave della
decisione impugnata da tradursi, in relazione all’uno e all’altro motivo,
in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.
3.1. Invero, in relazione al primo profilo, deve condividersi la censura
circa il carattere oggettivamente perplesso della motivazione
concernente l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, posto che la CTR
ha espresso in termini di mera possibilità («ben potrebbero», così
testualmente la sentenza impugnata), il convincimento che i costi per
consulenze del lavoro, fiscali e per prestazioni di servizi avessero
acquisito certezza e determinabilità per l’anno di competenza 2005,
senza peraltro neppure lasciare intendere quali fossero gli elementi che
giustificavano la qualificazione in termini di certezza e deteiminabilità
Ric. 2017 n. 07965 sez. MT – ud. 05-04-2018
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costi per la prestazione di servizi sulla base della valutazione, espressa

di detti costi in relazione all’esercizio di competenza 2005.
3.2. Nel resto, riguardo all’appello proposto dalla contribuente nella
parte in cui essa aveva contestato la correttezza della ripresa a
tassazione di maggiori ricavi per Euro 150.000,00, ritenuta legittima dal
giudice di prime cure, la sentenza della CTR si esprime in termini di

affermare che «non può che condividersi la tesi dei giudici di primo
grado dal momento che le prove apportate dal contribuente
sull’effettiva rilevazione come rimanenze dell’anno 2006 non sono
convincenti e chiare, forse un’esposizione più analitica delle rimanenze
avrebbe chiarito (vedi libro inventari)».
3.3. Questa Corte ha, infatti, più volte espresso il principio che la
motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio
sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo
della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle
argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con
quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (sulla motivazione
meramente apparente, oltre a Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.
22232; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881 e Cass. sez. unite 7
aprile 2014, n. 8053, cfr., con specifico riferimento alla motivazione per
relationem alla decisione di primo grado, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord.
15 luglio 2016, 14596; Cass. sez. 5, 1° aprile 2016, n. 6332; Cass. sez. 5,
11 maggio 2012, n. 7347; Cass. sez. 6-5 ord. 20 maggio 2011, n.
11138), di modo che deve essere cassata la sentenza d’appello quando
la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera
adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione
di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi
di gravame (Cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).
Ric. 2017 n. 07965 sez. MT – ud. 05-04-2018
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mera adesione acritica alla decisione di primo grado, limitandosi ad

Alla stregua di quanto sopra testualmente riportato deve ritenersi che il
rigetto in parte qua dell’appello della contribuente sia frutto di mera
adesione acritica alla decisione di primo grado, concretandosi, quindi,
in motivazione meramente apparente.
4. Il ricorso va per l’effetto accolto e la sentenza impugnata, nelle

rinvio per nuovo esame alla CTR della Toscana, che provvederà anche
in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P . Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana, cui demanda anche di
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

statuizioni oggetto dell’impugnazione della contribuente, cassata con

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