Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19664 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25562-2013 proposto da:

D.J.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA MARIA NOCITI,

STEFANO NESPOR giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARIA CAZZANIGA,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2084/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un contratto con cui l’avvocato D.M.G. concesse in locazione un immobile nel (OMISSIS) all’avvocato C.G.. Nel (OMISSIS), S.S., a seguito di illegittime e reiterate richieste di pagamento da parte dell’avvocato D.M. inerenti a canoni di locazione e presunti danni arrecati all’immobile locato al C., presupponendo un’associazione professionale tra il S. e quest’ultimo, convenne in giudizio l’avv. D.M. per ottenere una declaratoria di accertamento della infondatezza delle pretese avversarie. Si costituì il D.M. chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’avvocato S. a pagare il canone di locazione le spese condominiali accessorie nella misura di 93.034,04 Euro oltre al risarcimento dei danni provocati all’immobile.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7989/20010 accolse la domanda dell’attore di accertamento negativo del credito dell’avv. D.M..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2084 del 31 luglio 2013.

3. Avverso tale decisione, l’avv. D.M.G. Jr. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso l’avv. S.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 112) che regolano l’interpretazione della domanda giudiziale e omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), conseguente a una di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), conseguente a una inverosimile e, soprattutto, non motivata errata interpretazione della domanda giudiziale proposta dall’avv. D.M.”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia ” omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), conseguente a una inverosimile e, soprattutto, errata interpretazione della domanda giudiziale proposta dall’avv. D.M. sin dall’inizio del giudizio di primo grado – e ribadita, coltivata e illustrata in ogni suo scritto difensivo, sia avanti il tribunale, si avanti la corte d’appello – di accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile dell’avvocato S. insieme con il Dott. C. nella “associazione studio legale suoi” la cui iscrizione nell’elenco speciale delle associazioni ex L. 23 novembre 1939, n. 1815, sia nell’albo (OMISSIS) che nell’albo (OMISSIS), è stata deliberata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, proprio sulla base del documento – costituito dalla lettera raccomandata a (OMISSIS) -ho tenuto dal medesimo avvocato D.M. a seguito dell’accoglimento della sua istanza di accesso agli atti da parte dello stesso consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano”.

Il ricorrente con i primi due motivi lamenta l’errata interpretazione fatta dalla Corte territoriale dell’originaria domanda effettuata dal ricorrente.

I motivi sono inammissibili.

La Corte d’Appello ha correttamente valutato la domanda dell’avv. D.M. di dichiarare che l’avv. S. è socio dell’associazione professionale Studio legale S. (…) e il cui Tax Departement ha occupato gli uffici di (OMISSIS) (…), come domanda nuova sulla base delle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza di primo (Ndr: testo originale mancante).

Ed è principio di questa Corte che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, come quelle di locazione, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perchè l’art. 416 c.p.c., civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perchè nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificate i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instanliae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c.) che regolano l’onere della prova a carico di chi agisca in giudizio in via preventiva per negare di essere debitore di una qualsiasi somma di denaro nei confronti della parte convenuta: l’inammissibile inversione dell’onere della prova operata contra legem dalla Corte milanese. La prova contraria data dall’avvocato D.M. che ha prodotto i tre documenti – la istanza di accesso, la risposta del segretario dell’ordine e la lettera raccomandata a (OMISSIS) – idonei a confutare il fondamento della domanda attrice di accertamento negativo del credito del medesimo avvocato D.M.”.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 437 e 447 bis c.p.c.) che regolano la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello”.

(Ndr: testo originale mancante) agli artt. 437 e 447 bis c.p.c.) che regolano la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello”.

Con il terzo e quarto motivo che possono essere esaminati congiuntamente si duole il ricorrente, sotto profili diversi della errata interpretazione fatta dai giudici del merito delle prove.

I motivi sono inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Come, appunto, nel caso di specie.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla L. 23 novembre 1939, n. 1815) che regolano le associazioni professionali e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), conseguente a un’inverosimile e, soprattutto, errata interpretazione della natura giuridica della “Associazione Studio Legale S. – sorta nell’anno (OMISSIS) – iscritta nell’elenco speciale delle associazioni ex L. 23 novembre 1939, n. 1815, sia nell’albo (OMISSIS) che nell’albo (OMISSIS), deliberata dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano proprio sulla base del documento ottenuto dall’avv. D.M. a seguito dell’accoglimento della sua istanza di accesso”.

Anche il quinto motivo è inammissibile per genericità.

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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