Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19663 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. un., 21/09/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 21/09/2020), n.19663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4883/2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFONSO FURGIUELE;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Alfonso Furgiuele.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il magistrato T.A., nella qualità di giudice presso il Tribunale di Napoli, venne sottoposto a procedimento disciplinare perchè incolpato dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), in quanto – per quel che ancora rileva – rispondendo all’interpello della Scuola Superiore della Magistratura per la scelta dei magistrati da ammettere al programma della rete Europea di formazione giudiziaria – segnatamente, la partecipazione ad uno stage di durata annuale presso la Corte EDU -, contraffaceva la data del richiesto parere del presidente del Tribunale di Napoli, retrocedendola da quella del 13 gennaio 2017, che avrebbe reso inammissibile la sua domanda, a quella del 13 novembre 2016, integrando così “un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Presidente del Tribunale di Napoli (la fidefacenza della cui attestazione veniva compromessa dalla compiuta contraffazione), della Scuola Superiore della Magistratura (rispetto alla quale venivano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a compromettere il regolare vaglio delle domande) e degli altri aspiranti”.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto scorretta la condotta del Dottor T. nei confronti del Presidente del Tribunale, della Scuola e degli altri candidati: “un comportamento dunque, deontologicamente non ortodosso, e riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d)”.

Ma ha ritenuto, nondimeno, che “le diffuse argomentazioni difensive valevano certamente a ridimensionare la gravità del fatto, sbiadendo il carattere decettivo della condotta dell’incolpato”, ed ha ritenuto che le considerazioni in proposito svolte al punto 3, della sentenza inducevano ad accedere alla richiesta, avanzata in via subordinata, di applicazione della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, secondo cui “l’illecito disciplinare non è configurabile quando è di scarsa rilevanza”. E ciò in quanto alla stregua di detta norma “la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato”.

Nella specie, conclude il Giudice disciplinare, “nessun pregiudizio della credibilità e del prestigio personale risulta a carico dell’incolpato per effetto della vicenda di cui si tratta” – basti richiamare” l’incarico da lui in seguito conseguito presso il Consiglio d’Europa – sicchè egli “deve essere assolto dalla incolpazione ascrittagli perchè l’illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza”.

Nei confronti della sentenza T.A. ha proposto ricorso a queste Sezioni unite.

Il Ministero della giustizia ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va anzitutto data risposta positiva alla questione, costituente la premessa da cui muove il ricorrente, della “Ammissibilità del ricorso. Sussistenza dell’interesse ad impugnare” per i casi, come il presente, in cui la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, abbia assolto il magistrato dall’illecito oggetto dell’incolpazione, perchè ritenuto non configurabile per la scarsa rilevanza del fatto.

Queste sezioni unite, che in passato, con le sentenze n. 14889 del 21 giugno 2010 e n. 19976 del 23 settembre 2014, avevano dato risposta negativa al quesito, sono più di recente pervenute a diversa conclusione, cui il collegio ritiene debba prestarsi adesione.

Si è infatti ritenuto, con Cass., sez. un., 13 dicembre 2017, n. 29914 (seguita da Cass., sez. un., 18 gennaio 2019, n. 1416), che “in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l’assoluzione con la formula di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell’addebito per insussistenza del fatto o perchè il fatto non è a lui attribuibile”.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “art. 606 c.p.c., comma 1, lett. b) ed e). Inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato”, e formula “Conclusioni. Annullamento senza rinvio della sentenza gravata, ai sensi dell’art. 620 c.p.c., comma 1, lett. l)”.

La norma incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), infatti, prevederebbe, tra gli elementi costitutivi del “fatto tipico” disciplinarmente rilevante ivi contemplato, la ricorrenza imprescindibile di almeno uno dei seguenti requisiti del comportamento “scorretto” del magistrato: la sua “abitualità” o in alternativa la sua “gravità”.

Ora, esclusa radicalmente per il caso in esame la “abitualità”, in nessun passaggio argomentativo del punto della motivazione della sentenza della Sezione disciplinare relativo all’analisi degli elementi integrativi della fattispecie dell’illecito disciplinare contestato la condotta di esso ricorrente sarebbe qualificata in termini di “gravità”, affermandosi invece testualmente che il comportamento tenuto nella vicenda risulterebbe “scorretto” o ancora “deontologicamente non ortodosso”, oltre che frutto di “leggerezza e irriflessione”.

La Sezione disciplinare sarebbe pertanto incorsa nel vizio di inosservanza o erronea applicazione della norma in rubrica per aver inquadrato “siffatta condotta, così come puntualmente ricostruita in punto di fatto alla luce delle risultanze probatorie in atti, nel cono d’ombra della fattispecie di illecito disciplinare prevista dalla suddetta disposizione di legge pur in assenza – accertata, riconosciuta e “certificata” dallo stesso giudicante nella motivazione della sentenza dell’indispensabile elemento integrativo della “gravità” della scorrettezza”.

Sotto un profilo più strettamente attinente alla motivazione la sentenza gravata, conclude il ricorrente, presenterebbe un apparato argomentativo carente, illogico e contraddittorio, per non aver compiuto un’analisi dell’elemento essenziale “gravità” della scorrettezza.

Il ricorso è infondato.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, si applica – sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica – a tutte le ipotesi previste nei precedenti artt. 2 e 3, allorchè la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass. sez. un., 29 marzo 2013, n. 7937, 13 luglio 2017, n. 17327, 24 marzo 2014, n. 6826).

Si è in particolare ritenuto che l’esimente trova applicazione anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato; ove si richieda l’applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito” (Cass., sez. un., 10 settembre 2019, n. 22577).

Da tali principi la sentenza della Sezione disciplinare non si è discostata.

Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), contempla come illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori”.

Nell’incolpazione posta in epigrafe della sentenza della Sezione disciplinare si legge: “incolpato dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), quale giudice del Tribunale di Napoli…… così integrando un comportamento gravemente scorretto nei confronti…”; essa si conclude come segue: “con la descritta condotta il Dottor T. si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, con conseguente compromissione del prestigio e della credibilità dell’ordine giudiziario e sua personale”.

Nello SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, al punto 1., si dà conto della promozione dell’azione disciplinare – “incolpato dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d)” – ad opera del Procuratore generale della Corte di Cassazione, e si riporta una sintetica contestazione dei fatti, la quale si conclude come segue: “così integrando, secondo l’accusa, un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Presidente del Tribunale di Napoli, della Scuola Superiore della Magistratura e degli altri aspiranti”.

Questo, dunque, il comportamento dell’incolpato in relazione al quale sono stati condotti l’indagine e l’accertamento del Giudice disciplinare (pagg. 4 e 5 della sentenza) – “la vicenda che ha dato luogo al procedimento disciplinare oggetto dell’odierno esame rinviene un’agevole ed incontestabile ricostruzione dal compendio probatorio e dalle stesse dichiarazioni dell’incolpato” -, all’esito dei quali è stato ravvisato “Un comportamento, dunque, deontologicamente non ortodosso, e riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d)”.

La sentenza della Sezione disciplinare, che ha affermato la configurabilità di un comportamento gravemente scorretto, nei sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), deve ritenersi immune da vizi, sia di ordine giuridico che logico, avendo accertato con congrua motivazione, come tale incensurabile nella presente sede, l’illecito contestato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA