Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19662 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19662 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Calcagni Patrizia, elett.te dom.ta in Roma, alla via Ugo Taby 19, presso Pietro Pernarella,
rapp.to e difeso dall’avv. Walter Tammetta, giusta procura in atti

Ricorrente

Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
154/39/12

depositata il 3/5/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/7/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Tammetta

per la ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Calcagni Patrizia

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

14837/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 27/08/2013

Agenzia contribuente
accolto

contro la sentenza della CTP di Latina n. 193/4/2010 che aveva

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RC3010400058 per irpef 2003. Il

ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 11/7/2013 per l’adunanza della Corte in Camera

zione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della disponibilità complessiva di E
421.856,98, evidenziata con prova documentale nonché indiziaria.
La censura è inammissibile . Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le
fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità
e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione (Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011 (Rv. 616550). Peraltro la censura è priva di autosufficienza laddove la ricorrente omette di trascrivere il contenuto della
comparsa di costituzione in sede di appello, comparsa nella quale avrebbe evidenziato la
disponibilità degli importi di cui a pag. 4 del ricorso.
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di motivazione circa un fatto
decisivo, è necessario, da un lato, che tale fatto sia stato dedotto davanti al giudice di merito;
dall’altro, che tale deduzione sia riportata puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso
per cassazione, al fine di permettere al giudice di legittimità di rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza la necessità di
accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14837/12

Ordinanza pag. 2

di Consiglio. LA ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla rela-

di merito, la natura ed il contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle
contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata.
Inammissibili sono altresì gli ulteriori motivi di ricorso per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario,
da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione auto-

tualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione. Non si ritiene a tal fine sufficiente il mero rinvio contenuto nei distinti motivi di ricorso, a quanto eccepito ” sia nel
ricorso in primo grado (30 motivo) che nelle controdeduzioni depositate in appello ( 3° motivo)…sia in primo che in secondo grado ( 3 motivo del ricorso e delle controdeduzioni)..In
entrambi i gradi di merito la contribuente ha lamentato….”
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E
2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 11/7/2013

Depositato in Cancelleria

nomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate pun-

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