Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19662 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19662 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 12094-2016 proposto da:
EQUITALIA CENTRO S.P.A. Agente della riscossione
C.F./P.I.03078981200, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI n.48, presso lo studio dell’avvocato PIERENIILIO
SAMMARCO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FRASCONI LUCIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1997/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
10/11/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
La CTR della Toscana, con sentenza n. 1997/17/2015, depositata il 10
novembre 2015, non notificata, accolse l’appello principale proposto
dal sig. Luciano Frasconi nei confronti di Equitalia Centro S.p.A.,
rigettando nel contempo l’appello incidentale proposto da quest’ultima
avverso la sentenza della CTP di Massa Carrara, che aveva invece
rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di
pagamento per IRPEF, addizionali IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno
2008.
Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
1. Va opportunamente premesso che sulla regolarità della notifica della
cartella si è formato il giudicato interno, non essendo stata sul punto la
decisione espressa della CTR fatta oggetto di ricorso incidentale
condizionato da parte del contribuente.
2. Va quindi esaminato in ordine logico prioritariamente il terzo
motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. per omessa motivazione.
Premesso che il motivo, nella sua concreta esposizione, è certamente
Ric. 2016 n. 12094 sez. MT – ud. 05-04-2018
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

riferibile alla denuncia di un error in procedendo, di modo che l’erronea
indicazione in rubrica del parametro normativo di riferimento deve
intendersi correttamente riferito all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., esso
è manifestamente fondato.
La pronuncia impugnata, infatti, perviene alla conclusione in punto di

del richiamo a precedenti di legittimità di questa Corte (Cass. n.
4818/15; Cass. n. 18076/10; Cass. n. 28056/09), che si riferiscono a
motivazione di cartella che abbia, in realtà, contenuto di vero
accertamento in rettifica dei dati esposti in dichiarazione e che debba
quindi assolvere, sotto il profilo motivazionale, lo stesso onere
richiesto dall’avviso di accertamento.
2.1. Manca, peraltro, qualsivoglia riferimento al contenuto ed alla
funzione propri della cartella oggetto d’impugnazione nel presente
giudizio.
Limitandosi, infatti, la pronuncia impugnata, all’indicazione delle fonti
normative (artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n.
633/1972), si è in grado solo di rilevare che si tratta di cartella emessa a
seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, che, peraltro,
ben potrebbe dipendere dal semplice omesso versamento delle
imposte pur indicate come dovute in dichiarazione, ciò comportando,
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5,
ord. 7 giugno 2017, n. 14236; Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, n.
25329; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2009, n. 26671), conseguenze ben
diverse in punto di osservanza del requisito motivazionale.
2.2. L’avere omesso la sentenza impugnata qualsivoglia considerazione
riguardo al contenuto specifico della cartella ed alla funzione in
concreto svolta dalla cartella impugnata, senza dunque ricostruire la
fattispecie concreta onde verificarne la sussunzione in quella astratta
Ric. 2016 n. 12094 sez. MT – ud. 05-04-2018
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nullità della cartella impugnata per carenza di motivazione sulla base

riferibile ai precedenti di legittimità enunciati, comporta che, nella
pronuncia impugnata, il sillogismo che definisce il giudizio finisce con
l’essere monco della premessa minore e privo, dunque, della sua
conclusione razionale, incorrendo, pertanto, la decisione della CTR nel
vizio di difetto assoluto di motivazione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-

Cass. sez. 5,27 maggio 2011, n. 11170).
3. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del terzo
motivo, assorbiti i primi due, e la causa rimessa per nuovo esame alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

5, ord. 10 gennaio 2017, n. 378; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22242;

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