Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19662 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5726-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. INNOCENZO XI 8,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CALATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMILCARE GIARDINA giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

ISLAND REFINANCING SRL quale cessionaria dei crediti di ISLAND

FINANCE 2 in persona del Consigliere Delegato V.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO TARTAGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO FAZZINO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

BANCO DI SICILIA UNICREDIT GROUP SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA,

T.S., T.G., T.M.,

R.C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 367/2014 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito l’Avvocato ALBERTO GALATI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) il Banco di Sicilia concesse ai germani T.S., T.M., T.S. e T.G. un mutuo fondiario garantito da ipoteca sui beni di R.C.E., madre dei mutuatari.

Dopo l’erogazione del mutuo la terza datrice d’ipoteca trasferì ai figli la nuda proprietà dei beni ipotecati, riservandosene l’usufrutto.

Nel (OMISSIS) la banca iniziò l’esecuzione forzata sui suddetti beni, che nel (OMISSIS) vennero venduti all’asta.

2. Nel (OMISSIS) T.S. propose opposizione agli atti esecutivi, adducendo:

-) di non avere mai ricevuto la notifica del pignoramento;

-) la prescrizione del credito;

-) l’inefficacia del precetto;

-) l’erronea quantificazione delle somme richieste dai creditori procedenti. Aderirono all’opposizione, intervenendo nel giudizio, gli altri tre fratelli T..

3. Il Tribunale di Siracusa con sentenza 19.2.2014, n. 367 rigettò l’opposizione.

La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione da T.S., con ricorso fondato su nove motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la società Island Refinancing s.r.l., per il tramite della propria rappresentante Credit Management s.r.l., qualificatasi cessionaria del credito da parte della società Island Finance 2, cui a sua volta il credito oggetto del presente giudizio era stato ceduto dal Banco di Sicilia.

Anche l’intimata Island Refinancing ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Nel corso della discussione orale il ricorrente ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di rinnovare la notifica del ricorso a R.C.E., notifica non andata a buon fine.

L’istanza va rigettata.

Infatti, per quanto si dirà, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguenza che in virtù del principio c.d. della ragione più liquida (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) diventa superfluo integrare il contraddittorio o rinnovare notifiche non andate a buon fine, non potendo in nessun caso tali atti sanare il vizio di inammissibilità.

2. Inammissibilità del ricorso.

2.1. E’ superfluo esporre i motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività.

La notificazione dell’atto di citazione introduttiva del giudizio di opposizione è infatti avvenuta il (OMISSIS), mentre il ricorso volto ad ottenere la sospensione dell’esecuzione è stato depositato il (OMISSIS): ambedue tali atti sono quindi successivi al (OMISSIS), data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto a sei mesi il termine c.d. “lungo” per impugnare, di cui all’art. 327 c.p.c..

Stabilisce infatti la L. art. 58, comma 1, che le modifiche al codice di procedura civile ivi previste “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ovvero dopo il (OMISSIS).

Stabilito dunque che il termine per proporre il ricorso per cassazione era di sei mesi dal deposito della sentenza, ex art. 327 c.p.c., si rileva in facto che quest’ultima è stata depositata il 19.2.2014, mentre i ricorso è stato passato per la notifica il 19.2.2015: ben oltre, dunque, il dies ad quem, spirato il 19.8.2014.

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuoi dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del presente grado di giudizio è stato proposto, come detto, tardivamente. Il ritardo è stato non di pochi giorni, ma di ben sei mesi.

Nè può ammettersi che il ricorrente possa essere stato tratto in inganno dalla modifica dell’art. 327 c.p.c. e del termine ivi previsto, poichè al momento dell’introduzione del primo grado del presente giudizio la modifica normativa era già in vigore da due anni e mezzo, per cui sussiste almeno il presupposto della colpa grave.

Il ricorrente va, dunque, condannato di ufficio ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c., nell’importo di Euro 3.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.S. al pagamento in favore di Island Refinancing s.r.l., ex art. 96 c.p.c., della somma di Euro 3.000, oltre interessi nella misura legale dalla data di deposito della presente sentenza;

(-) condanna T.S. alla rifusione in favore di Island Refinancing s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2016

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