Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19661 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19661 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Centro Servizi Pulizia Soc. coop. a r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore,– Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.
35/2011/25 depositata il 22/4/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/7/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Centro Servizi Pulizia Soc. coop. a r.l.

contro l’Agenzia

delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello
proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Torino n. 87/15/2008 che aveva

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14504/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 27/08/2013

accolto

il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 110 2008 005024689 per tardivi

pagamenti delle liquidazioni periodiche mensili dell’Iva per l’anno 2004.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 11/7/2013 per l’adunanza della Corte in Ca-

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 2 comma 8 bis del dpr 322/98 laddove la CTR ha
ritenuto emendabile la dichiarazione fiscale anche successivamente al termine di cui alla
citata norma. Previa parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va respinto alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5852
del 13/04/2012 ) secondo cui la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione,
allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, ma di carattere
meramente formale, è esercitabile anche oltre il termine previsto per l’integrazione della
dichiarazione, (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta successivo dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come
introdotto dall’art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile,
ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 11/7/2013

Depositato in Cancelleria

mera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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