Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19661 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19661 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 11910-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FININVEST 2001 S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1721/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 23/04/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Ragioni della decisione
La Corte,

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
La CTR della Sicilia — sezione staccata di Catania – con sentenza n.
1721/18/2015, depositata il 23 aprile 2015, non notificata, rigettò
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della
CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Fininvest
2001 S.r.l. avverso il provvedimento di diniego di condono ex art. 9 bis
della legge n. 289/2002 emesso dall’Ufficio, poiché, pur avendo la
contribuente formulato la relativa istanza, la definizione non si era
perfezionata in assenza dell’integrale versamento delle somme dovute.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
L’intimata società non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della
sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
lamentando che la decisione impugnata avrebbe omesso di
pronunciarsi sul mancato versamento delle somme riconosciute dovute
dalla società e sulla loro spettanza.
2. Con il secondo motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 bis e 11 della legge n.
289/2002, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., osservando
Ric. 2016 n. 11910 sez. MT – ud. 05-04-2018
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

come, pur essendo incontroverso che la contribuente non avesse
versato integralmente le somme dovute ma solo la prima rata, e pur
dando atto dello stesso contrario avviso della giurisprudenza di questa
Corte in materia, la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente per il
perfezionamento del condono ex art. 9 bis della 1. n. 289/2002 il

3. Può essere esaminato prioritariamente il secondo motivo, la cui
decisione si pone come risolutiva della controversia.
Esso è manifestamente fondato.
3.1. Premesso che dalla pronuncia impugnata si evince che la
definizione agevolata avrebbe riguardato anche l’IVA, ciò risulta di per
sé incompatibile con la disciplina dell’ordinamento eurounitario in
materia di tributi armonizzati per contrasto con gli artt. 2 e 22 della
Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE nonché con l’art.
10 del Trattato della Comunità Europea (Corte di Giustizia UE in
causa C-132/06, Cass. sez. unite 19 settembre 2009, n. 20068, nonché
molteplici ulteriori più recenti pronunce, tra cui Cass. sez. 5, 26
settembre 2014, n. 20435 e Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21169, cui
si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
3.2. Quanto alle altre imposte, questa Corte, con indirizzo consolidato,
(tra le molte Cass. sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 20745; Cass. sez. 5, 23
settembre 2011, n. 19546; Cass. civ. sez. 6 — 5 ord. 21 maggio 2012, n.
8027; Cass. civ. sez. 6- 5, ord. 8 novembre 2013, n. 25238, Cass. sez. 5,
8 luglio 2015, nn. 14209 e 14210; Cass. sez. 5, 13 gennaio 2016, n. 379;
Cass. sez. 5, 22 dicembre 2016, n. 26683; Cass. sez. 5, ord. 29 dicembre
2017, n. 31133), ha osservato che il condono previsto dall’art. 9 bis
della L. n. 289/2002 costituisce una forma di condono ckmenziale e
non premiale, come invece è da ritenersi riguardo alle diverse
fattispecie disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata legge, le
Ric. 2016 n. 11910 sez. MT – ud. 05-04-2018
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versamento della sola prima rata.

quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto
a quello ordinario.
Nell’ipotesi prevista invece dall’art. 9 bis della L. n. 289/2002, non
essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis del

esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione
integrafiva presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui
all’articolo 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di
quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione del
contestato omesso o ritardato versamento, solo se integrale, essendo
insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua
l’adempimento delle successive.
Nel caso di specie è incontroverso che alcun versamento sia seguito
alla prima delle rate ulteriori dovute.
3.3. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo,
assorbito il primo e la sentenza impugnata, che consapevolmente non
si è attenuta a detti principi, prospettando argomenti inidonei a
determinare la revisione di detto indirizzo consolidato, cassata con
riferimento al motivo accolto.
3.4. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito,

ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto

dell’originario ricorso della contribuente.
4. Possono essere compensate le spese tra le parti del doppio grado del
giudizio di merito tenuto conto dell’andamento dello stesso, ponendosi
a carico dell’intimata società, come da dispositivo, secondo
soccombenza, le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Ric. 2016 n. 11910 sez. MT – ud. 05-04-2018
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D.P.R. n. 600/1973 in ordine alla determinazione del quantum,

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della
contribuente.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio
di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore dell’Agenzia

5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 201
Il
r• •

-sidente

a e Cirillo

delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro

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