Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19661 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/09/2020), n.19661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3626/2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma Via G. P. Da

Palestrina 63 presso lo studio dell’avvocato Contaldi Gianluca che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cagno Roberto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello

Stato. che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/38/2013 della COMM.TRIB.REG., PIEMONTE,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 84/38/13 depositata in data 17 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 28/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino che a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi di M.M., titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici, relativi a due avvisi di accertamento II.DD. e IVA 2005 e 2006 emessi a seguito di accertamento induttivo puro del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d).

– La CTR riformava la decisione di primo grado ritenendo che, in presenza delle irregolarità contabili riscontrate in sede di accertamento in capo alla contribuente, l’Agenzia potesse quantomeno fondare l’accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di indizi gravi precisi e concordanti a riscontro dello sco-stamento della dichiarazione dalle risultanze degli studi di settore applicabili.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate ha replicato depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza sotto due profili, in primo luogo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per non aver il giudice d’appello pronunciato sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata nelle con-trodeduzioni dall’appellata per assenza di vizi della sentenza di primo grado e per difetto di interesse in capo all’appellante e, in secondo luogo, per violazione del D.Lgs. n. 536 del 1992, art. 37, essendo la sentenza stata depositata ad oltre un anno dall’udienza di assunzione in decisione.

– Il motivo non è inammissibile, come pure eccepito dall’Agenzia in controricorso, ma è infondato. Anche ove venisse per ipotesi ritenuta esistente un’omessa pronuncia sulle indicate eccezioni preliminari, va rammentata la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale i vizi di cui al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che possono determinare la nullità della sentenza, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, sicchè quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa ne deriva l’inammissibilità (Ad es., Cass. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014). Al proposito va rammentato che il termine del D.Lgs. n. 536 del 1992, art. 37, è ordinatorio, come pure l’art. 430 c.p.c., la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 03/10/2002).

– Inoltre, l’articolata decisione nel merito della controversia con l’accoglimento dell’appello ha necessariamente comportato la definizione implicita delle questioni preliminari di difetto di interesse in capo all’appellante e di assenza di vizi nella sentenza di primo grado (argomentando da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 27/05/2005 e Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011), per aver il giudice d’appello ritenuto esistente un interesse, al punto da accogliere l’appello, in ragione di un vizio della sentenza di primo grado, per tale ragione riformandola.

– Con il secondo motivo di ricorso – articolato quale vizio motivazionale -, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR omesso di riconoscere una domanda nuova, come specificamente eccepito nelle controdeduzioni dalla contribuente, e cioè il mutamento compito dall’Agenzia la quale, dopo che aveva fondato l’accertamento sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) (induttivo puro), in appello aveva mutato la propria pro-spettazione richiamando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (accertamento analitico-induttivo).;e, anzi, per aver il giudice d’appello motivato sulla base della nuova qualificazione. Il motivo è inammissibile, in accoglimento dell’eccezione contenuta in controricorso. Va rammentato che “Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato vizi riconducibili nell’ambito degli artt. 112 e 345 c.p.c., a norma dei quali il giudice deve, rispettivamente, pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e dichiarare inammissibili d’ufficio le domande nuove; in tali casi, infatti, deducendosi “errores in procedendo”, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15859 del 12/11/2002, Rv. 558424 – 01; dello stesso tenore, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 22/01/2004, Rv. 569572 – 01).

Nel caso di specie è la stessa contribuente a ritenere una domanda nuova la qualificazione dell’accertamento contenuta in appello e, pertanto, doveva censurare la decisione della CTR che non ha accolto la sua prospettazione come vizio in procedendo ai sensi del 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In ogni caso, difetta pure l’interesse in capo alla ricorrente in quanto la qualificazione dell’accertamento in appello ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) (induttivo puro) fonda le riprese sulla base di presunzioni c.d. super semplici, ossia che non devono rivestire le qualità di gravità precisione e concordanza richieste invece per l’analitico-induttivo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) che, secondo la contribuente, è stato prospettato in appello, benchè l’Agenzia in controricorso lo contesti. Dunque, la motivazione della CTR va intesa nel senso che i medesimi elementi di prova addirittura presentano gli estremi delle presunzioni gravi, precise e concordanti certamente idonei a fondare l’accertamento induttivo puro.

Con il terzo motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, oltre che di ogni norma disciplinante l’obbligo di motivazione degli atti tributari, in quanto le irregolarità contabili contestate non sarebbero dimostrate, fatta eccezione per l’ammontare delle rimanenze finali, di per sè non sufficiente a giustificare l’accertamento e le riprese.

Il mezzo è inammissibile. Va reiterato che: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129 – 01). Proprio nel caso deciso dalla sentenza da ultimo citata, come nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata contestata la valutazione che la commissione tributaria regionale aveva fatto in ordine alla concludenza di una prova presuntiva.

Tuttavia, anche a voler riqualificare il motivo quale vizio motivazionale, esso sarebbe inammissibile in quanto non v’è dubbio che il vizio di omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, come nella specie (cfr. Cass. Sez. U Sent. 5002 dell’11/06/1998, Cass. Sez. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16456 del 2013).

Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso va rigettato e seguono alla soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

– La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per Compensi, oltre a Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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