Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19661 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.07/08/2017),  n. 19661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26401-2011 proposto da:

R.M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

COSTANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO RUSSO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 310/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/07/2011 R.G.N. 464/2010.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, ha rigettato la domanda di R.R.M., docente di ruolo della scuola media statale, diretta ad ottenere nei confronti dell’Inps il ripristino del grado di invalidità nella misura del 75% ridotta al 60% dalla Commissione medica di prima istanza dell’ASL. Secondo la Corte territoriale la tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento aveva quale presupposto ed oggetto diritti soggettivi o interessi legittimi e non già meri fatti e non era ravvisabile alcun interesse al mero accertamento dello status di invalida. Ha dedotto, inoltre, che l’accertamento di invalida non avrebbe potuto essere invocato in giudizi diversi,quali quello volto ad ottenere l’esenzione dai tickets ex D.M. 1 febbraio 1991 esperibile nei confronti dell’ASL, o le maggiorazioni contributive figurative L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3, esperibile verso l’Inpdap, stante i limiti soggettivi del giudicato.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione R.M.R. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. R.M.R. denuncia,con un primo motivo, violazione dell’art. 24 Cost., art. 2907 c.c. e art. 100 c.p.c., anche in relazione al L. n. 388 del 2000, art 80, comma 3 e al D.M. 1 febbraio 1991, art. 6, lett. d), nonchè insufficiente motivazione rilevando che l’azione proposta non era di mero accertamento di un fatto. Osserva,infatti che nel ricorso aveva impugnato l’accertamento dell’invalidità al fine di godere di tutti i benefici tra cui, a titolo esemplificativo, l’esenzione dai tickets ex D.M. 1 febbraio 1991 o le maggiorazioni contributive figurative L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3, chiarendo così i diritti per i quali invocava la tutela che derivavano direttamente dall’accertamento dello stato di invalidità.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. e alla L. n. 2248 del 1863, artt. 4 e 5, All. E) o, altrimenti, omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nonchè vizio di motivazione. Censura la sentenza per aver affermato che l’accertamento dell’invalidità non avrebbe potuto far stato in giudizi diversi con conseguente difetto di interesse all’accertamento. Lamenta, inoltre, che l’Inps, sia in Tribunale che in appello, aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio e che essa ricorrente si era rimessa ai giudici qualora avessero inteso disporre l’integrazione, ma sul punto la Corte aveva omesso di motivare.

4. I motivi sono infondati.

La ricorrente afferma che aveva già chiarito la sussistenza del diritto e dell’interesse concreto ed attuale all’accertamento di un maggior grado di invalidità e che, infatti, un tale accertamento avrebbe fatto sorgere ex lege il diritto alle maggiorazioni contributive figurative L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3, (spettante agli invalidi civili di grado superiore al 74%), nonchè l’esenzione dai tickets sanitari D.M. 1 febbraio 1991, ex art. 6, lett. D) (spettante agli invalidi civili di grado superiore al 64%). Ne consegue, secondo la ricorrente, che non era un’azione di mero accertamento dell’invalidità fine a se stessa, ma azione indispensabile per ottenere il diritto ai citati benefici.

Questa Corte ha già affermato che l’azione di accertamento del grado di invalidità proposta con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 288 del 2000, art. 80 sia inammissibile (cfr Cass. ord. n. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).

La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.

Come osservato da questa Corte alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’INPS (“…è riconosciuto, a loro richiesta…”), mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.

Analoghe osservazione vanno fatte con riferimento all’ipotizzata esenzione dal pagamento dei tickets, peraltro, mai preceduta da alcuna richiesta da parte della R., nè azionata nei confronti della Unità sanitaria locale al fine di ottenere l’attestato di esenzione,come previsto dal D.M. 1 febbraio 1991, artt. 6 e 7 con l’indicazione dell’appartenenza ad una delle categorie beneficiarie dell’esenzione.

Ritiene il collegio di dare continuità,in assenza di elementi che ne giustifichino un ripensamento, alla giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, che,muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. a 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002). Come affermato, in Cass. n. 2051/2011, l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza questa Corte ha quindi ripetutamente escluso, in fattispecie identiche a quella in esame, l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento. (v. Cass. ord. n. 2011/2015, ord. n. 13491/2013, ord. n. 12036/2013).

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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