Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19660 del 27/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19660 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Gamba Service s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo
n.16/11/10

depositata il 27/1/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/7/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto la impugnazione del provvedimento di revoca del credito di
imposta n.2007/17114/2 per incremento occupazionale in quanto eccedente il limite del “de
minimis”. La CTR, nel riformare la sentenza della CTP di Pescara n. 94/3/2008, afferma-

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 27/08/2013

va che ” Le disposizioni …fanno propendere per la soluzione di aiuti al lavoratore e non

all’impresa ..tali aiuti non soggiacciono alla regola del de minimis.
Il ricorso si articola in due motivi; nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore
ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 11/7/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consi-

Motivi della decisione
Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli
arti. 7 L. 388/00 e 63 L. 289/02 , in relazione agli arti. 87 e 88 del Trattato CE, ed all’art.
360, primo comma n. 3 c.p.c.- la ricorrente laddove la CTR afferma che gli aiuti in questione riguarderebbero i lavoratori e si sottrarrebbero alla regola del de minimis.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Questa Corte ritiene, in proposito, di dover dare continuità, poiché condivisibile e non convincentemente contraddetto, all’indirizzo, già espresso con sentenza n. 21797 del
20/10/2011, sent. 20/12/2012 n. 23572 e sent. 7 febbraio 2013 n. 2876, secondo cui l’art.
63, comma 1. L. n. 289 del 2002, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già
disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto
non diversamente regolato, le disposizioni di cui al medesimo art. 7, che, relativamente
all'”ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate,
testualmente dispone (al comma 10 ultima parte): “All’ulteriore credito di imposta di cui al
presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di
L. 180 milioni nel triennio”. Dal quadro normativo suesposto si rileva che il legislatore
nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, ha inteso riconoscere il beneficio dell'”ulteriore” credito d’imposta in esame, in misura limitata, facendo proprio il criterio comunitario c.d. “de minimis”. La adottata modalità di delimitazione della agevolazione
accordata non concretizza una violazione della normativa comunitaria, normativa che non
impedisce agli stati membri di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite.

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Ordinanza pag. 2

glio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato
il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento di revoca del credito di imposta
n.2007/17114/2.
Le divergenti interpretazioni della normativa e le circostanze che caratterizzano la vicenda

le del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento di revoca del credito di imposta
n.2007/17114/2, compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di
cassazione
Così deciso in Roma, 11/7/2013
Il Presidente

giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quel-

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