Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19660 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19660 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 11870-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FASOLINO GIOVANNI, EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati avverso la sentenza n. 9830/12/2015 della COMM IONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 10/11/2015;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Ragioni della decisione
La Corte,
bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
La CTR della Campania — sezione staccata di Salerno – con sentenza
n. 9830/12/2015, depositata il 10 novembre 2015, non notificata,
accolse l’appello proposto dal sig. Giovanni Fasolino nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione
della CTP di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto dal
contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di
controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis
del d.P.R. n. 633/1972 per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2007.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il contribuente intimato non ha svolto difese, così come l’agente della
riscossione.
1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 36 bis, 3° comma, del d.P.R. n. 600/1973 e
dell’art. 54 bis, 3° comma, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 6,
comma 5, della legge n. 212/2000, anche in relazione all’art. 53 Cost.,
con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., rilevando l’erroneità della
decisione della CTR, che ha ritenuto la nullità della cartella in quanto
non preceduta da comunicazione d’irregolarità — ponendosi in chiaro
contrasto con l’interpretazione delle succitate norme quale risultante
Ric. 2016 n. 11870 sez. MT – ud. 05-04-2018
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Premesso che, in fatto, non è controverso che si tratti di controllo
automatizzato a seguito del riscontrato omesso versamento delle
succitate imposte autoliquidate dal contribuente, va in questa sede
ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il
comma 5 dell’art. 6 della legge n. 212/2000 non impone l’obbligo del
contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad
iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla liquidazione di tributi
risultanti da dichiarazioni, ma solo «qualora sussistano incertezze su
aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr., tra le molte Cass. sez. 5, 14
gennaio 2011, n. 795; Cass. sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. sez.
5, 18 marzo 2016, n. 5394), essendosi rilevato che se il legislatore
avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di
iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla
dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.
Nella fattispecie in esame non risulta neppure che ciò sia stato oggetto
di specifica allegazione da parte del contribuente.
1.2. La decisione impugnata fa derivare invece tout court la nullità della
cartella dall’omissione della spedizione della comunicazione
d’irregolarità (quale prevista dall’art. 36 bis comma 3 del d.P.R. n.
600/1973 e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972), per l’ipotesi che
emerga dal controllo di cui alle citate norme

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